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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6772/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

MPS ha impugnato l'omologa del concordato preventivo proposto da Tecnigold, denunciando atti di frode ex art. 173 l.fall. (in particolare l'ammanco di circa 704,7 kg di oro per oltre 16 mln di euro, la svalutazione a zero di crediti verso società del gruppo per circa 8 mln, la mancata informazione sull'operatività della polizza assicurativa e la mancata azione di responsabilità verso ex amministratori) e contestando la qualificazione del piano come concordato con continuità aziendale nonostante l'azienda fosse stata affittata e poi ceduta prima dell'omologa, con la presunta finalità di eludere la soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari prevista per il concordato liquidatorio (art. 160 l.fall.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il secondo motivo (confermando il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il concordato con continuità può ricomprendere l'ipotesi di affitto d'azienda anche se stipulato prima della domanda) e ha invece accolto il primo motivo relativo agli atti di frode, ritenendo che la sentenza d'appello abbia svolto una motivazione approssimativa e insufficiente sull'ammanco di oro e sulle altre anomalie. Perciò la Corte ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame specifico circa la ricorrenza degli atti di frode ex art. 173 l.fall. e per la decisione sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 173 l.fall.

    La Corte ribadisce che integrano atti di frode non solo occultamenti di fatti sino ad allora ignoti, ma anche omissioni o rappresentazioni incomplete/idonee a falsare il consenso informato dei creditori; è sufficiente la consapevolezza dell'omissione (dolo inteso come consapevolezza), valutabile anche per presunzioni.

  • art. 186-bis l.fall.

    Confermato l'orientamento secondo cui il concordato con continuità può comprendere la continuità indiretta anche quando l'azienda sia stata affidata a terzi mediante contratto di affitto stipulato prima della domanda (continuità indiretta/affitto ponte), secondo il precedente nomofilattico della Corte.

  • art. 160 l.fall.

    Il comma che impone la soddisfazione minima del 20% dei crediti chirografari non si applica al concordato con continuità ex art. 186-bis; ciò ha reso rilevante la qualificazione del concordato come in continuità ai fini della soglia minima.

  • art. 161, comma 6 l.fall.

    Consente la presentazione di una domanda prenotativa (in bianco) con deposito successivo del piano; il debitore può così accedere rapidamente alla procedura e chiedere autorizzazioni (es. affitto) anche successivamente.

  • art. 163-bis l.fall.

    Introduce le procedure competitive obbligatorie in caso di trasferimenti individuati prima dell'omologa; la norma include espressamente il contratto di affitto di azienda tra gli atti soggetti a procedure competitive, a contrastare possibili abusi.

  • d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza, CCII)

    Il CCII ha previsto espressamente l'inclusione dell'affitto di azienda nella continuità indiretta, ma ha introdotto anche nuovi vincoli (per es. occupazionali) che differenziano la disciplina futura rispetto all'assetto previgente; la Corte ne tiene conto come quadro in evoluzione.

  • Direttiva (UE) 2019/1023

    La Direttiva consente agli Stati membri di prevedere la continuità indiretta ma non impone specifici riferimenti all'affitto d'azienda; la Corte la considera nel più ampio quadro normativo europeo, senza ritenere che imponga una diversa interpretazione immediata.

  • d.l. 118/21

    Ha introdotto il concordato semplificato e ha ridefinito l'ambito delle procedure competitive, influenzando la linea interpretativa sulla distinzione tra continuità indiretta e concordato liquidatorio; la Corte segnala l'incidenza normativa ma decide sul regime vigente al fatto.

  • art. 172 l.fall.

    La relazione del commissario giudiziale ha funzione informativa fondamentale per il ceto creditorio; la Corte sottolinea il dovere di un controllo non meramente formale da parte degli organi della procedura quando emergono anomalie rilevanti.

Massime di principio

  • L'affitto d'azienda, anche se stipulato prima della domanda, può in concreto rientrare nel concordato con continuità (continuità indiretta): i tribunali italiani seguono un orientamento consolidato che ammette questa qualificazione, purché non vi sia abuso evidente.
  • La qualificazione del concordato come in continuità esclude l'applicazione della soglia minima del 20% prevista per i concordati liquidatori; perciò è necessario vigilare su possibili usi strumentali volti a eludere tale soglia.
  • Atti di frode ai sensi dell'art. 173 l.fall. non si esauriscono nella mera sottrazione materiale di beni: omissioni, rappresentazioni contabili incomplete o la mancata disclosure di elementi rilevanti (ammanco di valore ingente, relazioni con società del gruppo, polizze assicurative non operative) possono integrare frode se posti in essere consapevolmente e hanno rilevanza ai fini della corretta informazione dei creditori.
  • Il commissario giudiziale e il giudice devono svolgere un controllo concreto e approfondito quando emergono discrepanze rilevanti sull'attivo concordatario o rapporti con parti correlate, non limitandosi ad accettare spiegazioni del debitore come plausibili senza verifiche, specialmente per valori ingenti o operazioni con controparti off shore.
  • In presenza di elementi che possano far ipotizzare frode o abuso (grande ammanco patrimoniale, svalutazioni sospette, operazioni con off shore), il rimedio corretto è l'istruttoria approfondita e, se del caso, la revoca dell'ammissione al concordato; la decisione va valutata complessivamente e al momento del deposito della domanda.
  • I creditori opponenti dovrebbero documentare puntualmente le anomalie e sollecitare verifiche degli organi della procedura; tuttavia, l'onere di accertamento spetta anche agli organi giudiziari e al commissario che devono garantire la disclosure necessaria per un voto informato.

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