Sentenza del 02/03/2018 n. 4959 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della CTR Lombardia, sostenendo che la riscossione della TARSU per gli anni 2005 e 2006 fosse stata correttamente effettuata mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910, e non mediante ruolo e cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602/1973. Il Comune denunciava inoltre l'omesso esame del documento dal quale risultava l'utilizzo della procedura di ingiunzione fiscale. Tuttavia, il ricorso per cassazione non era stato validamente notificato alla contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica. Sebbene la prima notifica fosse stata avviata tempestivamente e il mancato perfezionamento non apparisse imputabile al Comune, quest'ultimo avrebbe dovuto riattivare con immediatezza la procedura notificatoria. Invece, ha atteso circa quattro anni, chiedendo soltanto nel 2018 un termine per rinnovare la notifica e senza provare circostanze eccezionali giustificative del ritardo. La notifica è stata quindi considerata inesistente e il Comune è decaduto dall'impugnazione. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi la contribuente difesa; il Comune deve inoltre versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
R.D. n. 639/1910
L'ingiunzione di pagamento è titolo esecutivo e non richiede ulteriori adempimenti per portare la pretesa a conoscenza del debitore, salvo quelli necessari all'eventuale esecuzione forzata.
Il Comune sosteneva che la riscossione fosse stata validamente effettuata mediante ingiunzione fiscale, senza necessità di una preventiva cartella esattoriale.
D.P.R. n. 602/1973
La CTR aveva ritenuto applicabile la procedura fondata su ruolo, iscrizione del tributo in cartella e successiva notifica al debitore; tale questione non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione, che ha deciso il ricorso per la sua omessa notifica.
D.Lgs. n. 446/1997, artt. 52 e 53
Richiamati dal Comune per sostenere la legittimità dell'affidamento al concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali.
Sezioni Unite, sentenza n. 17352/2009
Quando una notifica processuale non si perfeziona per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare tempestivamente la procedura; gli effetti possono conservarsi dalla data della prima attivazione solo se la riattivazione avviene entro un termine ragionevole.
Sezioni Unite, sentenza n. 14594/2016
La riattivazione deve avvenire con immediatezza e, ordinariamente, entro un termine non superiore alla metà dei termini previsti dall'art. 325 c.p.c.; per il ricorso per cassazione, normalmente entro trenta giorni, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
Art. 325 c.p.c.
Il termine previsto per le impugnazioni costituisce il parametro per determinare il tempo ragionevole entro cui completare una notifica non andata a buon fine.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto.
Massime di principio
- La parte che avvia una notifica processuale entro il termine, ma non ne ottiene il perfezionamento per una causa non imputabile, deve riattivare la procedura immediatamente dopo averne conosciuto l'esito negativo.
- Il semplice fatto che il primo tentativo di notifica sia stato tempestivo non salva la parte da decadenza se essa lascia trascorrere un periodo eccessivo prima di rinnovare o completare la notifica.
- Per un ricorso per cassazione, in via ordinaria la riattivazione della notifica dovrebbe avvenire entro trenta giorni, corrispondenti alla metà del termine previsto dall'art. 325 c.p.c.; tempi più lunghi richiedono la prova rigorosa di circostanze eccezionali.
- La richiesta tardiva al giudice di concedere un termine per rinnovare la notifica non sostituisce l'obbligo della parte di attivarsi autonomamente e tempestivamente presso l'ufficiale giudiziario o il soggetto notificatore.
- Il mancato rispetto delle regole sulla notifica può impedire l'esame dei motivi di impugnazione nel merito, anche quando le contestazioni sostanziali potrebbero essere fondate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 mar 2018Sentenza del 02/03/2018 n. 3 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 2 mar 2018Sentenza del 02/03/2018 n. 43 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 2 mar 2018Sentenza del 02/03/2018 n. 55 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 2 mar 2018Sentenza del 02/03/2018 n. 117 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 2 mar 2018Sentenza del 02/03/2018 n. 146 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 2 mar 2018Sentenza del 02/03/2018 n. 246 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →