Cassazione Penale, Sentenza n. 34177/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP per il reato di devastazione e saccheggio aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.; il ricorrente deduceva insufficienza e vizio di motivazione circa i "gravi indizi" a suo carico, sostenendo che la sua mera presenza nei pressi dei fatti non costituisce contributo causale al concorso e invocava l'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso per mancanza di metus, di contiguità a strutture 'ndranghetiste e per la reazione ostentata dalle vittime
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame che aveva valorizzato: il riconoscimento operato dai Carabinieri, la registrazione delle telecamere che colloca Dennis sia nella fase preparatoria sia nella fase immediatamente antecedente l'agguato, la disponibilità e la guida della Fiat Panda usata dai coautori (contributo materiale idoneo a consentire spostamento e fuga), il comportamento di fuga alla vista delle forze dell'ordine come indice di consapevolezza. Quanto all'aggravante "metodo mafioso" (art. 416-bis.1), la Corte ha condiviso che essa può risultare dalla modalità intimidatoria e dall'effetto di sopraffazione prodotto dall'azione (uso di armi, spranghe, danni e azione eclatante in luogo pubblico), senza che sia necessario provare l'appartenenza associativa specifica. La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. non è stata ritenuta superata; la misura cautelare è stata confermata.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante del "metodo mafioso" può configurarsi quando la modalità esecutiva evochi la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; non è necessario dimostrare l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis per la sua applicazione
art. 273 cod. proc. pen.
Disciplina la nozione di gravi indizi di colpevolezza che giustificano misure cautelari; il giudizio di legittimità sulla cautela verifica che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la sussistenza di tali indizi
art. 274 cod. proc. pen.
Stabilisce le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento, reiterazione) che giustificano la misura; la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 incide sulla valutazione delle esigenze cautelari quando ricorre l'aggravante
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
In presenza dell'aggravante speciale (qui il metodo mafioso) opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere, che il ricorrente deve superare con elementi specifici
Massime di principio
- La mera presenza nei pressi di un evento criminoso può integrare gravità indiziaria se accompagnata da atti idonei ad agevolare l'esecuzione del reato (es. mettere a disposizione un veicolo, guidarlo, partecipare alla fase preparatoria, tenere condotte evasive alla vista delle forze dell'ordine).
- Per configurare il concorso di persone non è necessario aver materialmente compiuto l'azione tipica se è provabile un contributo causale concreto e rilevante (logistico, materiale o psicologico) alla realizzazione del reato.
- L'aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta sulla base delle modalità e dell'effetto intimidatorio dell'azione, anche senza prova di appartenenza organizzativa formale; rilevano la spregiudicatezza, l'arsenale, la finalità di sopraffazione e l'effetto di intimidazione sulla collettività.
- In sede di Cassazione il controllo sulle misure cautelari è limitato: la Corte verifica la presenza di motivazione logica e il rispetto delle norme ma non rifa' i fatti né riconsidera l'attendibilità delle fonti ove la motivazione non sia manifestamente illogica o carente.
- Per superare la presunzione di esigenze cautelari derivante dall'aggravante speciale (art. 275, comma 3 c.p.p.) il difensore deve offrire elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio, non semplici argomentazioni generiche.
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