Cassazione Civile, Ordinanza n. 09316/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di due avvisi di accertamento/liquidazione emessi dall'amministrazione finanziaria nei confronti di un istituto bancario e della società incorporante. Dopo che la Corte di cassazione aveva disposto l'annullamento della precedente decisione della CTR, le parti ricorrenti hanno riassunto il giudizio davanti al giudice di secondo grado siciliano e, nel frattempo, hanno proposto revocazione contro l'ordinanza di cassazione. Nel giudizio riassunto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha accolto le domande delle contribuenti, annullando gli atti impositivi originari fino alla concorrenza della sola imposta di registro. Poiché tale sentenza è passata in giudicato, le ricorrenti hanno chiesto che il giudizio di revocazione fosse dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. La questione trattata in Cassazione ha dunque riguardato esclusivamente l'effetto del sopravvenuto giudicato favorevole sul permanere dell'interesse alla revocazione e sulle spese, oltre all'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha preso atto che la sentenza resa nel giudizio riassunto era passata in giudicato e aveva annullato gli avvisi oggetto della lite, facendo così venire meno l'interesse delle ricorrenti alla prosecuzione del giudizio di revocazione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate per giusti motivi, considerato l'andamento complessivo della vicenda processuale e l'intervento della Corte costituzionale in corso di causa. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione non opera nei casi di estinzione per cessazione della materia del contendere, essendo limitata a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
La disposizione non si applica all'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e, trattandosi di prelievo tributario, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il passaggio in giudicato della decisione sopravvenuta nel giudizio riassunto che elimina l'interesse sostanziale alla prosecuzione del processo determina la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di impugnazione pendente.
- Quando una decisione successiva e definitiva annulla l'atto impositivo oggetto della controversia, viene meno l'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione avversaria o della revocazione proposta contro la precedente decisione.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica all'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, perché la norma è di stretta interpretazione e riguarda soltanto rigetto, inammissibilità e improcedibilità.
- In presenza di un'evoluzione processuale complessa e di sopravvenienze decisive, la compensazione delle spese può essere giustificata da motivi legati all'andamento complessivo della lite.
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