Sentenza n. 2346/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto in suo favore il pagamento di euro 1.034,99, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 31 agosto 1999, in relazione al servizio prestato mediante contratti a tempo determinato con il Ministero. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria l'11 ottobre 2025, ed era stata notificata all'amministrazione il 2 aprile 2025. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha inoltre rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente di agire per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e l'inadempimento dell'amministrazione. Il ricorso è stato quindi accolto ed è stato ordinato al Ministero di pagare le somme riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Trapani entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza del TAR, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 777, l. 208/2015, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, rispettato prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa l'adozione di misure esecutive e sostitutive.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore per il commissario ad acta dirigente.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
Ha introdotto l'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, richiamato dal giudice per l'applicazione analogica al commissario ad acta.
art. 7 CCNI 31 agosto 1999
Prevede la retribuzione professionale docenti riconosciuta dal giudice ordinario nel titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- Prima di promuovere l'azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo, il rispetto degli adempimenti preliminari e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine perentorio e predisporre contestualmente l'intervento sostitutivo mediante la nomina di un commissario ad acta per l'ulteriore inadempimento.
- La disciplina che esclude un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta dirigente nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche all'esecuzione di altre condanne amministrative al pagamento di somme di denaro, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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