Ordinanza n. 114/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto n. 26201/GRFVG del 15.05.2026 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione, recante parere negativo ai sensi della DGR n. 403/2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Duemilauno Agenzia Sociale Soc. Coop. Soc. - Impresa Sociale Onlus l’8/9/2026: per l’accertamento della nullità e/o l’annullamento, previa concessione delle adeguate misure cautelari, oltre che dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, anche del provvedimento finale di diniego del Comune di San Canzian D’Isonzo trasmesso a mezzo pec in data 20.07.2026, prot. gen/2026/0011637; di ogni altro provvedimento antecedente, successivo e/o connesso e/o consequenziale e/o presupposto a quelli sopra indicati, ivi compresi, per quanto occorra e ove ritenuti lesivi rispetto alla posizione e/o ai motivi di impugnazione qui proposti dalla ricorrente, della DGR del FVG n. 403/2025 e relativo allegato A), oltre che del DPReg n. 158/2022, quest’ultimo in relazione al suo art. 7 ove ritenuto che la fattispecie di cui è causa non rientri all’interno delle relative previsioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris né il periculum in mora e senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati. Ha fissato per la trattazione di merito del ricorso, integrato dai motivi aggiunti, l'udienza pubblica del 12 gennaio 2027. La liquidazione delle spese è stata differita alla decisione definitiva.
Atto impugnato: parere regionale negativo e provvedimento comunale finale di diniego relativo alla posizione della ricorrente
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto regionale recante parere negativo ai sensi della DGR n. 403/2025 e, con motivi aggiunti, il provvedimento finale di diniego adottato dal Comune di San Canzian D'Isonzo, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui la DGR n. 403/2025 con il relativo allegato A) e, ove ritenuto applicabile, il DPReg n. 158/2022 in relazione all'art. 7. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel merito. In camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, chiedendo una celere fissazione dell'udienza di merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare, ma l'istanza non è stata decisa nel merito perché la ricorrente vi ha rinunciato.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare, dichiarata in camera di consiglio dalla parte ricorrente, deve essere recepita dal giudice e preclude l'esame del fumus boni iuris e del periculum in mora, senza definire il giudizio di merito.
- Quando la domanda cautelare viene abbandonata per consentire una più celere trattazione della causa, il giudice può fissare direttamente l'udienza pubblica di merito e differire a tale fase la regolazione delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 set 2026Ordinanza n. 5192/2026 - Napoli, Sezione 4
- Ordinanza · 14 set 2026Ordinanza n. 1532/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 14 set 2026Ordinanza n. 14894/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 14 set 2026Ordinanza n. 2483/2026 - Catania, Sezione 3
- Ordinanza · 14 set 2026Ordinanza n. 2488/2026 - Catania, Sezione 3
- Ordinanza · 14 set 2026Ordinanza n. 121/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →