Cassazione Civile, Sentenza n. 27748/2020 del 03/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il lavoratore, perito TLC assunto nel 1985, contestava il proprio inquadramento e chiedeva il riconoscimento del livello superiore (Area Quadri di 2° livello, ora A2) per attività svolte dal 1997; conseguente richiesta di differenze retributive, liquidate da giudice di prime cure a decorrere dal 29.9.2002 per effetto di prescrizione. Poste Italiane impugnava la sentenza ritenendo che i giudici non avessero correttamente applicato il procedimento trifasico per l'inquadramento, che le mansioni erano sostanzialmente equivalenti a quelle della preesistente VI categoria confluita nell'area operativa, e che si sarebbe dovuto dare prevalenza alle declaratorie del CCNL/Poste 1994 e agli accordi che avevano ricomposto le categorie nella Area Operativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Poste Italiane, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto lo svolgimento, fin dal 1997, di mansioni con carattere di elevata specializzazione tecnica e responsabilità riconducibili all'Area Quadri di 2° livello. La Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente applicato il procedimento trifasico (accertamento concreto delle mansioni, individuazione delle qualifiche contrattuali applicabili, raffronto) e che le declaratorie pertinenti siano quelle vigenti nel periodo in cui le mansioni erano svolte (con applicazione del CCNL 1994 e dell'Accordo Integrativo 1995 ratione temporis). Ha altresì precisato l'irrilevanza del D.M. 5.8.1982 per la fattispecie. Poste è stata condannata alle spese di giudizio e ad eventuale ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
Norma sulla qualificazione del lavoro e variazione delle mansioni: la Corte ha ritenuto che l'applicazione sia stata corretta tramite il procedimento trifasico per accertare l'esistenza del diritto al superiore inquadramento
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Motivo di cassazione per violazione di legge: la Corte ha valutato e respinto la censura sulla presunta omessa applicazione del procedimento trifasico
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Motivo di cassazione per omesso esame di fatto decisivo: la Corte ha ritenuto infondata la doglianza circa l'omesso esame della presunta equivalenza delle mansioni
CCNL 26.11.1994, art. 43
Declaratoria relativa all'Area Operativa: i giudici hanno confrontato questa declaratoria con quella dei quadri per stabilire il discrimine con l'Area Quadri
CCNL 26.11.1994, art. 44
Declaratoria relativa all'Area Quadri di II livello: la Corte e i giudici di merito l'hanno interpretata alla luce dell'Accordo Integrativo 1995 come richiedente attivita' tecnica specializzata, autonomia e responsabilità
Accordo Integrativo 23.11.1995
Interpretazione applicativa del CCNL 1994 per il settore tecnico: ha chiarito il discrimine tra area operativa e area quadri basato sulla specializzazione tecnica ed è stato ritenuto applicabile ratione temporis
I. n. 797 del 1981, art. 3
Normativa storica sulle categorie del personale Poste: la Corte ha considerato irrilevanti le declaratorie del D.M. 1982 rispetto alla normativa vigente nel periodo contestato
D.M. n. 4584 del 5.8.1982, Allegato 1
Declaratorie storiche: la Corte ha ritenuto che non siano decisive per la fattispecie, dovendosi valutare le disposizioni vigenti all'epoca delle mansioni contestate
art. 93 c.p.c.
Norma sulle spese di giudizio: applicata per la liquidazione delle spese a carico della società ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Regolazione sul contributo unificato: la Corte ha rilevato i presupposti per l'eventuale versamento supplementare da parte della ricorrente
Massime di principio
- Per la riclassificazione del lavoratore va seguito il procedimento 'trifasico': accertamento fattuale delle mansioni svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali vigenti per le qualifiche, e raffronto tra mansioni concrete e declaratorie.
- La qualificazione di 'quadri' richiede elementi qualitativi (specializzazione tecnica, maggiore preparazione professionale, ampiezza di autonomia e responsabilità) che devono emergere dalla prova e dal confronto con le declaratorie contrattuali.
- La valutazione della natura delle mansioni è giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- Occorre applicare le declaratorie e gli accordi vigenti nel periodo in cui le mansioni sono state effettivamente svolte; le norme o decretazioni anteriori possono risultare irrilevanti se sopravvenute o superate dal nuovo assetto contrattuale.
- La prescrizione estingue il diritto alle differenze retributive anteriori al termine prescrizionale: la liquidazione delle differenze dovrà rispettare i termini prescrizionali rilevati dai giudici.
- Le doglianze di matrice processuale (es. omesso esame di fatti) richiedono che il ricorrente indichi con precisione quale fatto decisivo sia stato trascurato e perché ciò avrebbe inciso sul giudizio; altrimenti sono respinte.
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