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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27747/2020 del 03/12/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Poste Italiane impugnava la decisione che aveva ritenuto illegittime le sanzioni disciplinari irrogate ai dipendenti per il rifiuto di effettuare prestazioni di "flessibilità operativa" (copertura di zone scoperte e consegna di parte della corrispondenza di colleghi assenti) in alcune giornate del 2011. I lavoratori avevano giustificato il rifiuto invocando l'adesione allo sciopero dello straordinario; la questione giuridica centrale era se tale rifiuto rientrasse nel diritto di sciopero (quindi non sanzionabile) o costituisse inadempimento contrattuale disciplinarmente rilevante alla luce dell'Accordo collettivo Poste/OO.SS. del 27.7.2010 che regolava la "flessibilità operativa"

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di Oriana Gianoglio per rinunzia al ricorso. Quanto agli altri resistenti, ha accolto il ricorso di Poste Italiane, cassando la sentenza della Corte d'Appello di Torino e rinviando la causa alla stessa Corte in diversa composizione perché riesamini il merito attenendosi ai principi affermati. La Corte di Cassazione ha precisato che la prestazione di "flessibilità operativa", come disciplinata dall'Accordo del 27.7.2010, deve essere considerata una prestazione esigibile entro i limiti temporali pattuiti (12 ore mensili e 120 ore annuali), con compenso specifico diverso dalla maggiorazione per straordinario, e che il rifiuto di effettuarla, se i limiti non sono superati, configura inadempimento contrattuale e legittima l'applicazione di sanzioni disciplinari. Ha inoltre disposto che la Corte di merito, nel riesame, valuti la legittimità e proporzionalità delle sanzioni e liquidi le spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385 c.p.c.

Norme richiamate

  • Accordo Poste/OO.SS. del 27.7.2010

    L'accordo obbliga i portalettere a coprire zone scoperte tramite "flessibilità operativa" entro limiti individuali (12 ore mensili, 120 ore annuali) e prevede un compenso pro quota diverso dalla maggiorazione per lavoro straordinario; la prestazione è quindi esigibile dal datore entro quei limiti e il rifiuto integra inadempimento contrattuale non tutelato come sciopero

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5

    Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha esaminato i profili di violazione di norme e l'applicazione di clausole generali

  • art. 390 c.p.c. e art. 391 c.p.c.

    art. 390; art. 391, ultimo comma

    Dichiarata estinzione del giudizio nei confronti della Gianoglio in conseguenza della rinunzia al ricorso depositata e nulla deciso in ordine alle spese tra le parti per effetto dell'accettazione della rinunzia

  • art. 2014 c.c.

    Richiama l'obbligo del prestatore di osservare le disposizioni del datore di lavoro e di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione: violazioni possono giustificare responsabilità contrattuale e sanzioni disciplinari

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    art. 1175 c.c.; art. 1375 c.c.

    Riferimenti alle clausole generali di correttezza, buona fede e diligenza che devono essere integrate e valutate concretamente dal giudice; la Cassazione può sindacare la corretta applicazione di tali clausole

  • art. 40 Cost.

    Il diritto di sciopero non è assoluto e non tutela l'astensione che abbia la natura di inadempimento contrattuale quando le prestazioni siano obbligatorie ai sensi di accordi collettivi

  • Artt. 52 e segg. CCNL (14.4.2011) Dipendenti Poste

    artt. 52 e segg. CCNL 14.4.2011

    Richiamati in ordine alla legittimità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari applicate dal datore di lavoro

  • art. 118 Disp. att. c.p.c.

    art. 118 Disp. att. c.p.c.

    Richiamo espresso ai precedenti di legittimità che la Corte ha seguito come parametro interpretativo

  • art. 385 c.p.c.

    art. 385, terzo comma, c.p.c.

    La Corte demanda alla Corte di Appello la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi di tale disposizione

Massime di principio

  • Se un accordo collettivo attribuisce obblighi operativi (es. copertura zone scoperte) entro limiti temporali, il rifiuto di adempiere è normalmente inquadrabile come inadempimento contrattuale e non come esercizio legittimo del diritto di sciopero
  • La qualificazione della prestazione come "straordinario" o come obbligo contrattuale dipende dalla regolazione pattizia: clausole che definiscono limiti e compensi prevalgono nella determinazione del carattere esigibile della prestazione
  • Il diritto di sciopero non copre automaticamente l'astensione da prestazioni rese obbligatorie da accordi collettivi; esistono limiti interni allo sciopero che non consentono di sottrarsi ad obblighi contrattuali essenziali
  • Il datore può irrogare sanzioni disciplinari se il rifiuto di prestare attività obbligatorie avviene nei limiti previsti dagli accordi (cioè il limite temporale non è stato superato) e se sussiste proporzionalità della sanzione
  • La rinunzia o transazione sottoscritta in sede sindacale estingue il giudizio rispetto alla parte che l'accetta, con conseguenze sulla prosecuzione del ricorso
  • In sede di cassazione il giudice può sindacare non solo la correttezza formale della motivazione ma anche l'applicazione di clausole generali (correttezza, diligenza, buona fede), purché la censura indichi gli standards di riferimento da cui la decisione di merito si sarebbe discostata

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