Cassazione Civile, Sentenza n. 27752/2020 del 03/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal datore di lavoro. La controversia verteva su spettanze retributive e TFR maturati tra il 2007 e il 2009. Principali censure: (i) errata utilizzazione del potere istruttorio (art. 421 c.p.c.) perché la Corte avrebbe accettato e valutato copie di documenti prodotti dal lavoratore pur se contestate e poi aveva disposto la produzione degli originali senza spiegare come ne fosse apprezzata l'efficacia probatoria; (ii) violazione degli artt. 134 e 186 c.p.c. e del diritto di difesa per la mancata lettura in udienza e mancata comunicazione dell'ordinanza con la quale il Tribunale aveva disposto la produzione degli originali, ordinanza che la ricorrente riteneva nulla.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: la contestazione della parte era generica e il giudice di primo grado ha correttamente ordinato la produzione degli originali; la valutazione delle copie e la richiesta degli originali sono conformi ai principi sulla produzione documentale (anche in relazione all'art. 2719 c.c. e alla giurisprudenza della Cassazione). Sul secondo motivo ha confermato che, nel rito del lavoro, l'ordinanza pronunciata dopo la camera di consiglio e poi letta in udienza (anche insieme ad altri provvedimenti per esigenze organizzative) deve considerarsi pronunciata in udienza e non lede il diritto di difesa, richiamando consolidata giurisprudenza (ex Sez. L, sent. n. 14479/2001). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e rilevazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002 come modificato dalla L. 228/2012.
Norme richiamate
art. 421 c.p.c.
Richiamato nella censura sul potere istruttorio: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle prove e l'ordine di produzione degli originali, non ravvisando un abuso del potere istruttorio.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (e n.3)
Norma processuale invocata per i motivi di cassazione (vizi di motivazione e di applicazione della legge). La Corte ha ritenuto infondate le censure mosse ai sensi di tale articolo.
artt. 134 e 186 c.p.c.
Richiamati in relazione alla pronuncia delle ordinanze: la Corte ha applicato il principio secondo cui nel rito del lavoro l'ordinanza letta in udienza dopo la camera di consiglio si considera pronunciata in udienza, quindi non viziata per mancata comunicazione.
art. 2719 c.c.
Richiamato in tema di efficacia probatoria delle copie e degli originali: la giurisprudenza interpreta la disciplina delle copie e dei relativi oneri di prova, con conseguente legittimità dell'ordine di produzione degli originali dinanzi a contestazioni generiche.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex Cass. 24456/2011 e Cass. 30318/2019)
Citata a supporto del principio secondo cui la produzione di copie contestate in modo generico può legittimamente essere integrata con l'acquisizione degli originali e non inficia l'apprezzamento probatorio del giudice.
Sez. L, Sentenza n. 14479 del 19/11/2001
Precedente richiamato per il principio che, nel rito del lavoro, l'ordinanza letta in udienza dopo la camera di consiglio si considera pronunciata in udienza anche se la lettura è stata effettuata insieme ad altri dispositivi per esigenze organizzative.
Art. 13 DPR 115/2002, comma 1 quater (introdotto dalla L. 228/2012)
Richiamato in relazione all'onere di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento.
Massime di principio
- Nelle controversie di lavoro la contestazione generica di documenti prodotti in copia non impedisce al giudice di utilizzare le copie e, se necessario, di ordinare la produzione degli originali; la carenza probatoria del contestante può essere considerata sopperita.
- La produzione di copie non chiaramente e specificamente contestate conserva efficacia probatoria e il giudice può ritenere sufficiente la documentazione, ordinando eventualmente gli originali per accertare l'autenticità.
- Nel rito del lavoro l'ordinanza pronunciata dopo la camera di consiglio e letta in udienza (anche se letta insieme ad altri provvedimenti per esigenze organizzative) si considera pronunciata in udienza e non costituisce, di per sé, violazione del diritto di difesa.
- Chi contesta documenti deve formulare censure specifiche sull'autenticità o conformità agli originali; mere affermazioni generiche di non conformità sono spesso inidonee a pregiudicare l'apprezzamento probatorio del giudice.
- In caso di impugnazione respinta integralmente possono concorrere oneri di natura tributaria/processuale aggiuntivi (es. ulteriore contributo unificato) ai sensi della normativa vigente.
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