Cassazione Civile, Sentenza n. 27759/2020 del 03/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, dipendente con mansioni di croupier al reparto roulette, chiedeva l'accertamento del diritto a percepire il trattamento economico minimo garantito previsto dall'art. 48 del contratto collettivo aziendale (pari a lire 2.790 pro-quota per "ogni milione indiviso di mancia"). La controversia verteva sull'interpretazione della clausola: se il minimo dovesse essere calcolato sul totale delle mance incassate (100%) o solo sulla quota spettante ai dipendenti (50%). Pozzobon ha impugnato la sentenza d'appello che aveva ritenuto corretta l'applicazione del minimo solo sulla metà delle mance destinata ai lavoratori, deducendo violazione delle norme di interpretazione contrattuale, omesso esame di fatti decisivi e travisamento delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione congrua e logica adottando l'interpretazione secondo cui il parametro di lire 2.790 era stato determinato sulla metà del milione (cioè sulla quota destinata ai lavoratori pari al 50%) e che, coerentemente, il controllo del rispetto del minimo dovesse essere effettuato rispetto alla quota dei dipendenti. La Suprema Corte ha affermato che i motivi del ricorrente sono in gran parte meramente contrappositivi e non hanno indicato specifici vizi di ermeneutica o omissioni di fatti storici decisivi come richiesto per l'art. 360 c.p.c.; inoltre le valutazioni probatorie e le risultanze istruttorie sono rimesse al giudice di merito. Perciò il rigetto è integrale; il ricorrente è condannato alle spese di lite e al pagamento degli oneri processuali accessori indicati.
Norme richiamate
contratto collettivo aziendale (art. 48)
Per tutta la durata del presente contratto le mance ai tavoli da gioco sono ripartite tra l'Azienda e il personale nella misura percentuale in atto e cioè: roulette, 30/40, craps e black jack: 50% all'Azienda e 50% al personale; comunque agli aventi diritto del reparto roulette sarà assicurato, da parte dell'Azienda, un minimo garantito di lire 2.790=pro-quota per ogni milione indiviso di mancia, secondo la ripartizione vigente al 31/12/1990, garantendo il rispetto dell'istituto previsto dall'Art. 3 del presente contratto; b) chemin de fer: 54% all'Azienda e 46% al personale
La Corte territoriale e la Cassazione hanno interpretato la clausola come prevedente un minimo garantito determinato sulla base della quota di mance spettante ai lavoratori (la metà del milione), quindi il controllo del rispetto del minimo è riferito al 50% degli incassi.
artt. 1362-1369 c.c. (norme sull'interpretazione dei negozi giuridici)
Richiamate come criterio per l'ermeneutica contrattuale: la Corte ha applicato i principi interpretativi, rilevando che la clausola è ambigua e che la scelta interpretativa del giudice di merito, purché motivata e coerente, non è censurabile in cassazione se non sussistono errori specifici di diritto o illogicità manifeste.
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
Definisce i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto; omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha richiamato i limiti del sindacato in sede di legittimità: l'impugnazione deve indicare violazioni specifiche dei canoni ermeneutici o omissioni di fatti storici decisivi.
art. 366 c.p.c. e art. 369 c.p.c.
Norme richiamate con riferimento agli oneri di allegazione e produzione e alla necessità che il ricorrente indichi compiutamente fatti e documenti contestati: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia adempiuto ai relativi oneri per configurare un omesso esame rilevante.
d.P.R. n. 115/2002 (art.13 e commi correlati sul contributo unificato)
Richiamato in relazione all'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente; la Cassazione dà atto dell'esistenza dei presupposti per tale versamento.
Massime di principio
- Quando una clausola contrattuale è ambigua e ammette più letture, il giudice di merito può preferire una delle interpretazioni plausibili; la Corte di Cassazione sindaca solo i vizi di diritto o le lacune logiche della motivazione, non la migliore interpretazione in astratto.
- La prova di omissione di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione puntuale di un fatto storico concreto (costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo) che non sia stato valutato: affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La determinazione di parametri numerici indicati in una clausola (es. "milione indiviso di mancia") può comportare operazioni aritmetiche preliminari (es. presa della quota spettante ai lavoratori) e la Corte terrena può logicamente collegare il calcolo del minimo alla quota già considerata nella determinazione del parametro.
- La condotta successiva delle parti (comportamento posteriore, accordi successivi) è rilevante per ricostruire la comune intenzione, ma la valutazione del valore probatorio di tali elementi resta prerogativa del giudice di merito e non è facilmente sindacabile in cassazione.
- Le doglianze meramente contrappositive che offrono un'interpretazione alternativa senza dimostrare errori specifici nell'applicazione dei criteri ermeneutici o lacune logiche nella motivazione non giustificano l'annullamento della decisione di merito.
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