Cassazione Penale, Sentenza n. 531/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I tre ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Varese del 20/12/2019 che li aveva condannati per porto di armi o oggetti atti ad offendere (legge 18/4/1975 n.110, art.4, terzo comma). Gli appellanti articolano tre motivi: (1) mancata applicazione dell'esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.); (2) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art.442 c.p.p. relativamente alla diminuzione della pena di metà per il rito abbreviato; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art.62-bis c.p.). I fatti contestati riguardano il porto fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, di coltelli a serramanico e di un'ascia modificata, compiuto il 7 maggio 2017 in luogo pubblico ritenuto altamente simbolico dal punto di vista storico-politico.
La decisione
Il giudice d'appello ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto infondata e generica la doglianza: il Tribunale di merito ha motivato congruamente l'insussistenza della tenuità richiamando la simultaneità della condotta, la natura degli strumenti e il luogo a forte valenza simbolica (sacrario delle vittime della battaglia di San Martino), con conseguente valutazione di pericolosità. Sul secondo motivo ha dichiarato infondato il rilievo sulla motivazione della riduzione per il rito abbreviato, osservando che l'art.442 c.p.p. prescrive una diminuzione fissa della pena base della metà e dunque non richiede specifica motivazione; la pena edittale (1.000-10.000 euro) porta a ritenere la pena-base in concreto pari a 4.000 euro, ridotta a 2.000 euro per il rito. Sul terzo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il reclamo circa le attenuanti generiche: il giudice di merito ha fornito motivazione, seppur sintetica, sull'assenza di elementi positivi in atti che giustificassero il riconoscimento delle attenuanti in relazione alla gravità e alla pericolosità della condotta. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ai sensi dell'art.606 c.p.p.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n.110, art.4, terzo comma
art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma sanzionatoria sul porto di armi o oggetti atti ad offendere; applicata come norma base della condanna per il porto non giustificato degli strumenti rinvenuti
art.131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; il giudice ha ritenuto non applicabile la causa perché la valutazione della tenuità tiene conto della gravità concreta, del luogo e del contesto; il fatto è stato considerato non tenue per la simultaneità, la pericolosità degli strumenti e il luogo simbolico
art.442 cod. proc. pen.
Prevede la diminuzione della pena nella misura di metà in caso di rito abbreviato; la Corte ha chiarito che la misura è fissa e non richiede motivazione specifica, pertanto non è necessario motivare la riduzione oltre a fissare la pena-base
art.62-bis cod. pen.
Regola il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il tribunale ha ritenuto che la loro esclusione sia legittima in assenza di elementi positivi in favore degli imputati e in presenza di elementi che aggravano la valutazione della pericolosità
art.606 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
Massime di principio
- La causa di esclusione per particolare tenuità ex art.131-bis richiede una valutazione concreta e comparata della gravità, della offensività sociale e delle circostanze del fatto: il mero argomento della scarsa offensività dello strumento non è sufficiente se la condotta è posta in luogo pubblico e presenta elementi di pericolosità o di allarme sociale
- La riduzione automatica della pena per il rito abbreviato prevista dall'art.442 c.p.p. è di regola meccanica (metà della pena-base) e non richiede motivazione specifica; per contestarla l'interessato deve invece impugnare la determinazione della pena-base adottata dal giudice
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo quando negli atti manchino elementi positivi che giustifichino il favorevole apprezzamento morale del fatto; pertanto chi chiede le attenuanti deve documentare fatti od elementi concreti (es. comportamento successivo, collaborazione, motivazioni personali) che ne giustifichino il riconoscimento
- Il contesto fattuale, inclusa la concomitanza temporale, la simultaneità di condotte e il luogo (soprattutto se simbolico o sensibile dal punto di vista politico/ideologico), incide significativamente sulla valutazione di offensività e pericolosità e può ostare all'applicazione di benefici come la tenuità o le attenuanti
- Per una strategia difensiva efficace in casi analoghi è utile: documentare circostanze che riducano l'offensività e la pericolosità (assenza di uso/volontà di offendere), produrre elementi di personalità positivi e provare l'assenza di finalità intimidatorie o politiche; se si contesta la riduzione del rito abbreviato, concentrarsi sulla determinazione della pena-base
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