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Sentenza

Sentenza n. 210/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento della diffida non rinnovabile di demolizione opere edili e ripristino stato dei luoghi prot. -OMISSIS- del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Melendugno, comunicata a mezzo pec il 16/12/2019 e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale; e per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune medesimo sull’istanza di mantenimento annuale dello stabilimento balneare ‘-OMISSIS-’ gestito dalla s.r.l. -OMISSIS-medesima e per la condanna dell’amministrazione comunale all’adozione di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202000269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida alla demolizione delle opere edilizie e al ripristino dello stato dei luoghi, fondata sull’asserita occupazione di un’area demaniale diversa da quella oggetto della concessione e sull’abusività di una tettoia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima e di permessi di costruire relativi allo stabilimento balneare, aveva chiesto il mantenimento annuale delle strutture, originariamente soggette all’obbligo di smontaggio stagionale. Il Comune, nelle more del procedimento, le contestava l’occupazione abusiva di una porzione demaniale diversa da quella indicata nella concessione e la realizzazione abusiva di una tettoia, quindi adottava una diffida alla demolizione e al ripristino dei luoghi. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990, sviamento, falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, falsità della motivazione e irrazionalità, sostenendo che un permesso di costruire rilasciato dal medesimo Comune aveva espressamente assentito lo spostamento della concessione demaniale e la nuova sistemazione dei servizi, e che la tettoia era conforme ai titoli edilizi. Deduceva inoltre violazione dell’art. 2 della l. 241/1990 e del principio di obbligatorietà dell’azione amministrativa per il silenzio serbato sull’istanza di mantenimento annuale delle strutture, chiedendo la condanna del Comune a provvedere.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di annullamento. Quanto alla localizzazione dell’area, ha ritenuto che il permesso di costruire, pur qualificato formalmente come titolo edilizio, avesse espressamente assentito lo spostamento della concessione demaniale nell’area utilizzata. Poiché il titolo era stato rilasciato dal Comune titolare del relativo potere e non era stato rimosso, l’occupazione non poteva essere considerata abusiva. Anche ove il provvedimento fosse stato illegittimo, l’amministrazione avrebbe dovuto previamente rimuoverne gli effetti, non potendo trasferire sul privato che vi aveva fatto affidamento le conseguenze della propria precedente azione amministrativa. Quanto alla tettoia, il TAR ha richiamato l’accertamento contenuto in una sentenza penale, secondo cui essa risultava autorizzata e non vi era stato alcun ampliamento difforme dai titoli. La diffida è stata quindi annullata. La domanda relativa al silenzio sull’istanza di mantenimento annuale è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: l’art. 3, comma 3-bis, l. 118/2022, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 131/2024, come modificato dalla l. 66/2024, riconosce direttamente ai titolari di concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, muniti di titoli edilizi con obbligo di smontaggio invernale, il diritto di mantenere annualmente le strutture, senza necessità di ulteriori atti di assenso, fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    Le garanzie di partecipazione procedimentale sono state richiamate dalla ricorrente, ma la decisione si è fondata principalmente sull’illegittimità sostanziale dei presupposti della diffida.

  • art. 2 l. 241/1990

    Richiamato in relazione all’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; la relativa domanda è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse; applicato alla domanda contro il silenzio, divenuta priva di utilità per effetto della sopravvenuta abilitazione ex lege al mantenimento annuale delle strutture.

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa della comunicazione di avvio del procedimento repressivo relativo alle opere realizzate su area demaniale.

  • art. 3, comma 3-bis, l. 118/2022

    Attribuisce ai titolari di concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, muniti di titoli edilizi che impongono lo smontaggio invernale, il diritto al mantenimento annuale delle strutture fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni, senza necessità di ulteriori atti di assenso.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 131/2024, come modificato dalla l. 66/2024

    Ha introdotto il comma 3-bis nell’art. 3 l. 118/2022, determinando la sopravvenuta disciplina direttamente abilitante al mantenimento annuale delle strutture.

Massime di principio

  • Un titolo amministrativo rilasciato dall’amministrazione competente che, indipendentemente dalla sua denominazione formale, autorizzi espressamente lo spostamento di una concessione demaniale produce effetti abilitativi sulla localizzazione dell’occupazione; l’amministrazione non può successivamente qualificare l’occupazione come abusiva senza previamente rimuovere quel titolo.
  • L’amministrazione non può trasferire sul privato che abbia fatto affidamento su un proprio titolo abilitativo le conseguenze della ritenuta illegittimità di tale titolo, se prima non ne ha disposto la rimozione mediante gli strumenti di autotutela o altro provvedimento idoneo.
  • Per i titolari di concessioni demaniali marittime turistico-ricreative muniti di titoli edilizi recanti l’obbligo di smontaggio invernale, l’art. 3, comma 3-bis, l. 118/2022 riconosce direttamente il diritto al mantenimento annuale delle strutture fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni, senza necessità di ulteriori atti di assenso amministrativo.
  • La sopravvenuta attribuzione ex lege del diritto al mantenimento annuale delle strutture determina il venir meno dell’interesse all’azione contro il silenzio precedentemente serbato dall’amministrazione sull’istanza diretta a ottenere quel medesimo risultato, con conseguente improcedibilità della domanda ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzio
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimo affidamentoAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoria

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