Ordinanza n. 1961/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza semplificata del TAR Lazio, Sez. III, che aveva accolto il ricorso di primo grado nell’ambito della procedura di gara CIG B61198FCD8
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
BPR S.r.l. ha appellato la sentenza del TAR Lazio e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia esecutiva. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia presenta plurime tematiche tecniche da esaminare con riferimento al principio di equivalenza funzionale. Il testo non specifica ulteriormente i motivi di illegittimità dedotti né il contenuto puntuale della sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. La decisione è stata giustificata dalla necessità di un approfondimento nel merito delle plurime questioni tecniche relative al principio di equivalenza funzionale e dal rischio che l’esecuzione interinale della sentenza producesse significativi effetti sugli esiti della procedura, eventualmente suscettibili di ulteriori ribaltamenti dopo la decisione di merito. È stata quindi ritenuta opportuno preservare la situazione di fatto e di diritto invariata nelle more della cognizione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La discussione di merito è stata fissata per il 12 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare in appello e per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In presenza di plurime questioni tecniche attinenti al principio di equivalenza funzionale in una procedura di gara, la decisione cautelare può richiedere un approfondimento pieno nella fase di merito, senza anticipare definitivamente la soluzione della controversia.
- L’esecutività interinale di una sentenza che incide sugli esiti di una procedura di gara può essere sospesa quando rischi di produrre effetti significativi e difficilmente reversibili, suscettibili di ulteriori ribaltamenti all’esito della decisione di merito.
- La tutela cautelare d’appello può essere accordata per preservare la situazione controversa integra nelle more della cognizione di merito, quando il bilanciamento degli interessi sconsigli l’immediata esecuzione della sentenza di primo grado.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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