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Sentenza

Sentenza n. 601/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2708/2024 del 16/05/2024 del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202502812

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro che riconosceva il diritto alla Carta elettronica docente per l’anno scolastico 2023/24

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, notificata il 16 maggio 2024, con la quale le era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per l’anno scolastico 2023/24, mediante accredito di somme per un valore di 500 euro, oltre accessori. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia nonostante la notificazione. Il ricorso, notificato il 24 dicembre 2025, è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Nel corso della camera di consiglio la difesa della ricorrente ha dichiarato che, nelle more, il Ministero aveva rilasciato la Carta docente e ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, poiché nelle more l’amministrazione aveva adempiuto rilasciando la Carta docente. Ai fini delle spese, il Collegio ha valutato la soccombenza virtuale e ha ritenuto che il ricorso sarebbe stato astrattamente accoglibile: era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e risultava comprovato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire. Il Ministero è stato quindi condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, nella misura del 50% per ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione

    Il termine dilatorio deve essere rispettato prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza fondata su un titolo giudiziale notificato all’amministrazione.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    oltre accessori dal dovuto al soddisfo

    La norma è richiamata dal titolo giudiziale per la corresponsione degli accessori sulle somme dovute.

  • art. 22 l. 724/1994

    La disposizione è richiamata quale norma che estende o coordina l’applicazione del regime degli accessori previsto dall’art. 16, comma 6, l. 412/1991.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Costituisce il fondamento della pronuncia sulle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adempie nelle more del giudizio di ottemperanza, facendo venir meno l’interesse alla prosecuzione, il giudizio deve essere definito per cessata materia del contendere.
  • Ai fini della regolazione delle spese nel giudizio definito per cessata materia del contendere, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, verificando se il ricorso sarebbe stato astrattamente accoglibile al momento della sua proposizione.
  • L’azione di ottemperanza fondata su un titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente accoglibile quando il titolo è passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notificazione previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non esclude la condanna alle spese se, alla luce della situazione esistente al momento della proposizione del ricorso, l’amministrazione risultava inadempiente e il ricorso era ammissibile e fondato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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