Cassazione Penale, Ordinanza n. 18312/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero. La statuizione di responsabilità pronunciata in appello è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva definito il giudizio con affermazione di responsabilità in relazione al reato contestato. Il motivo dedotto riguardava la pretesa nullità dell'udienza camerale di appello per mancata partecipazione personale dell'imputato, che al momento era agli arresti domiciliari per altra causa. Secondo il ricorrente, la sua assenza avrebbe imposto la traduzione o comunque una diversa forma di partecipazione personale. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che, quando l'imputato conferisce al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello, presta un implicito consenso allo svolgimento dell'udienza in sua assenza; di conseguenza, non sussiste alcuna nullità se non è disposto il suo trasporto in udienza e non abbia chiesto espressamente di essere sentito.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel procedimento definito con concordato in appello, la procura speciale al difensore implica il consenso dell'imputato allo svolgimento dell'udienza camerale in sua assenza, senza necessità di traduzione se detenuto e senza necessità di ascolto del magistrato di sorveglianza se ristretto fuori circoscrizione, salvo espressa richiesta di partecipazione o di essere sentito.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p., la procura speciale conferita al difensore vale come adesione implicita dell'imputato alla celebrazione dell'udienza camerale in sua assenza.
- Se l'imputato è detenuto o sottoposto a misura restrittiva per altra causa, la sua traduzione in udienza non è necessaria quando sia rappresentato da procuratore speciale e non abbia chiesto espressamente di comparire o di essere sentito.
- La deduzione di nullità per mancata partecipazione personale è infondata quando la scelta difensiva di definire il giudizio con concordato implica una consapevole rinuncia alla presenza personale.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo giustificati motivi di esonero, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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