Cassazione Civile, Ordinanza n. 32110/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria sulla domanda di rimborso IRAP, sostenendo che la propria attività di libero professionista (dentista) non fosse soggetta all’imposta per difetto del requisito dell’autonoma organizzazione. In fatto, risultava che la professionista si avvaleva di due assistenti part-time e disponeva di beni strumentali e spese di esercizio ritenuti dall’Ufficio significativi. La CTP aveva respinto la domanda, mentre la CTR l’aveva accolta, ritenendo insussistente l’autonoma organizzazione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sull’IRAP, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., censurando la valutazione della CTR sulla marginalità del lavoro dipendente e sulla modestia dei mezzi strumentali; con il secondo ha dedotto violazione delle norme processuali sulla motivazione, lamentando una motivazione irriducibilmente contraddittoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate sia l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza sia entrambi i motivi di ricorso. Ha ribadito che, ai fini IRAP, l’attività autonoma è imponibile solo se svolta con autonoma organizzazione, la cui verifica è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che i due dipendenti erano part-time e non sostitutivi della prestazione professionale, e che beni strumentali e spese non superavano il minimo necessario per l’esercizio dell’attività. Inoltre, la motivazione della CTR è stata ritenuta congrua e priva di contraddizioni irriducibili. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese. La Corte ha altresì escluso, nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2, d.lgs. n. 446/1997
Il presupposto dell’IRAP per i lavoratori autonomi sussiste solo in presenza di autonoma organizzazione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle prove.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare l’assenza di autonoma organizzazione grava sul contribuente che chiede il rimborso dell’IRAP asseritamente non dovuta.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato all’assenza o apparenza della motivazione, non alla mera non condivisibilità della valutazione di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della motivazione del provvedimento.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della motivazione del provvedimento.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della motivazione del provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che operano tramite prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- In materia di IRAP, il lavoro autonomo è imponibile solo quando l’attività sia svolta con autonoma organizzazione; in difetto di tale requisito non sussiste il presupposto impositivo.
- L’autonoma organizzazione ricorre solo se il professionista sia responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui eccedente l’ausilio di un solo collaboratore con mansioni meramente esecutive.
- Nel giudizio di rimborso IRAP, il contribuente che affermi la non debenza dell’imposta ha l’onere di provare l’assenza dei presupposti dell’autonoma organizzazione.
- La valutazione circa la sussistenza dell’autonoma organizzazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente e non contraddittoria.
- Ai fini dell’autonoma organizzazione, l’impiego di due lavoratori part-time può essere valutato, in concreto, come equivalente a una sola unità lavorativa a tempo pieno, se le mansioni svolte sono meramente esecutive e non sostitutive della prestazione professionale.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non coincide con la mera insufficienza o non persuasività della motivazione, essendo configurabile solo in caso di motivazione assente, apparente o irriducibilmente contraddittoria.
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