Cassazione Penale, Sentenza n. 22988/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la dichiarazione del Giudice di Pace di Catania secondo cui non doveva procedersi nei confronti di Vitale Giovanni e Mantineo Giovanni per estinzione dei reati per remissione tacita della querela presentata da Mustica Concetta Salvatrice. Il Procuratore Generale deduceva violazione dell'art. 152 cod. pen.: a suo avviso la remissione tacita richiede che il querelante sia stato previamente ed espressamente avvertito dal giudice che la sua mancata comparizione sarebbe stata interpretata come remissione, e tale avvertimento doveva essere portato con certezza a conoscenza della parte offesa (o del suo difensore domiciliatario). Nel caso di specie la comunicazione del 1 giugno 2021, con cui si avvertiva che l'assenza al dibattimento del 22 settembre 2021 sarebbe stata interpretata come remissione tacita, non risultava essere stata recapitata né personalmente alla querelante né presso la sua residenza né presso lo studio del difensore indicato nell'atto di costituzione di parte civile; dunque mancava la certezza della conoscenza dell'avvertimento e non sussistevano elementi univoci che potessero far ritenere la remissione tacita.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata. Ha rilevato che non emergono dagli atti elementi che attestino con certezza la ricezione, da parte della querelante, dell'avvertimento che la sua mancata comparizione sarebbe stata interpretata come remissione tacita; la comparizione e costituzione di parte civile della querelante all'udienza del 13/03/2019, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato indicato, e l'assenza di notificazione valida della comunicazione del 1/06/2021 non consentono di affermare la remissione. Perciò la sentenza che aveva dichiarato l'estinzione dei reati è stata annullata e gli atti sono stati rimessi per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Catania in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 152 cod. pen.
La Corte interpreta l'art. 152 come richiedente che la remissione tacita sussista solo se il querelante sia stato previamente ed espressamente avvertito dal giudice e tale avvertimento sia effettivamente portato a conoscenza della parte offesa; il carattere personalissimo della querela implica che l'avvertimento debba raggiungere con certezza la persona che ha proposto querela o il suo difensore domiciliatario.
art. 20 d.lgs. n. 274/2000
Richiamato come norma quadro sul procedimento davanti al Giudice di Pace: nel giudizio instaurato ai sensi di tale articolo si applica il principio che la mancata comparizione, se preceduta da avvertimento efficace, può integrare remissione tacita.
Sez. U., n. 31668 del 23/06/2016 (precedente giurisprudenziale)
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, nel giudizio davanti al Giudice di pace, integra remissione tacita la mancata comparizione del querelante previamente ed espressamente avvertito; tale avvertimento deve essere portato con certezza a conoscenza della parte offesa.
Articoli procedurali richiamati nella requisitoria (art. 23 comma 8 D.L. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176; artt. 1 e 7 D.L. n.105/2021)
Richiamati unicamente in relazione alle modalità procedurali della proposizione della requisitoria e del procedimento di impugnazione; non hanno inciso sul merito della valutazione circa la remissione tacita.
Massime di principio
- La remissione tacita della querela si verifica solo se il querelante è stato previamente ed espressamente avvertito che la mancata comparizione sarà interpretata come remissione, e tale avvertimento è effettivamente pervenuto a lui o al suo difensore domiciliatario.
- La notifica dell'avvertimento deve essere eseguita con modalità che garantiscano la certezza della conoscenza (recapito alla residenza o al domicilio eletto, o al difensore indicato); una notifica inviata a indirizzi diversi da quelli risultanti dagli atti non vale a fondare la remissione tacita.
- La comparizione e la costituzione di parte civile in precedenti udienze sono indizi della volontà di proseguire l'azione penale e, se disallineati rispetto a una mancata notifica dell'avvertimento, impediscono di inferire la remissione tacita.
- In caso di dubbi sull'effettività della conoscenza dell'avvertimento, il giudice non può dichiarare l'estinzione del reato per remissione tacita: occorre la certezza della ricezione dell'avviso.
- La parte pubblica (Procura/Procuratore Generale) può proporre ricorso impugnando una declaratoria di non doversi procedere per remissione tacita quando sussistano vizi nella notifica dell'avvertimento.
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