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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44195/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva disposto la detrazione, dalla residua pena da espiare, di 225 giorni di liberazione anticipata anticipando il fine pena al 24/02/2025. Il ricorso denunciava inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali (art. 72 cod. pen., art. 657 cod. proc. pen., art. 54 Ord. pen.) e vizio di motivazione: si censurava l'uso del meccanismo di cui all'art. 657 c.p.p. per anticipare la detrazione della liberazione anticipata nonostante la revoca ex tunc dell'affidamento in prova (dal 8/04/2019), la successiva ordine di carcerazione del 3/08/2021, e lo stato di latitanza del condannato per inottemperanza all'ordine di cattura. Si deduceva inoltre incompetenza del Tribunale in materia di fissazione del fine pena, e carenza di interesse del condannato a promuovere l'incidente di esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha richiamato la natura della liberazione anticipata come causa di estinzione di frazione di pena soggetta a condizione risolutiva (art. 54 Ord. pen.) e ha osservato che, perché il Pubblico Ministero possa proporre ricorso ex art. 568 comma 4 c.p.p., occorre che dall'impugnazione derivi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche concretamente favorevole. Nel caso di specie il PM non ha contestato la durata della pena da detrarre né chiesto espressamente la revoca del beneficio nella parte eccedente; si è limitato a prospettare un impedimento tecnico-giuridico (lo stato di latitanza) senza dimostrare un interesse pratico all'impugnazione. La Corte ha inoltre rilevato l'inapplicabilità dell'art. 656, comma 4-bis c.p.p. per la specifica fattispecie (titolo anche per reato previsto dall'art. 4-bis Ord. pen.). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 72 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme rilevanti per il calcolo della pena e delle detrazioni; la Corte non ha ritenuto che la sua violazione fosse decisiva in mancanza di interesse pratico del PM.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Il ricorrente censurava l'uso del criterio di 'fungibilità' previsto dall'art. 657; la Corte ha osservato che il PM non ha dimostrato che la posizione esecutiva aggiornata al 3/08/2021 fosse diversa in modo da giustificare il ricorso.

  • art. 54 Ord. pen.

    La Corte ha richiamato questo articolo per affermare che la riduzione di pena (liberazione anticipata) è causa di estinzione di frazione di pena soggetta a condizione risolutiva e che produce effetti sulla liberazione anticipata e sull'accesso alla liberazione condizionale.

  • art. 672, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla questione dell'interesse all'incidente di esecuzione; la Corte ha ritenuto che non fosse soddisfatta la condizione di interesse giuridicamente apprezzabile posta dalla norma.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato il principio secondo cui il PM ha interesse a impugnare solo se l'impugnazione può produrre un risultato concretamente favorevole, non solo teorico.

  • art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    La Corte ha osservato che tale disposizione non trova applicazione nel caso esaminato in quanto il titolo di esecuzione riguarda anche reati richiamati dall'art. 4-bis Ord. pen.

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione al calcolo del limite di pena rilevante per le misure alternative; la Corte non ha ritenuto determinante la censura per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 94 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato dal ricorrente in ordine alla determinazione del limite di pena per le misure alternative; non ha inciso sulla decisione di inammissibilità.

  • art. 4-bis Ord. pen.

    La presenza di condanna per delitto richiamato dall'art. 4-bis ha inciso sulla non applicabilità dell'art. 656 comma 4-bis c.p.p. secondo la Corte.

  • art. 58-quater Ord. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione all'esclusione di alcune misure alternative in caso di sospensione dell'affidamento; la Corte ha ritenuto le censure inadeguate a dimostrare interesse del PM.

  • art. 54, comma 3, Ord. pen.

    Riferito dal ricorrente in tema di revoca della liberazione anticipata per condanna successiva; la Corte ha ricordato la natura condizionale del beneficio.

Massime di principio

  • Per impugnare efficacemente decisioni su detrazioni di liberazione anticipata il ricorrente (anche il PM) deve dimostrare un interesse concreto e un vantaggio pratico derivante dall'impugnazione, non una mera questione teorica.
  • La liberazione anticipata è un beneficio a effetto estintivo parziale soggetto a condizione risolutiva: pur abbreviando la durata effettiva della pena, può essere soggetta a revoca e non va automaticamente equiparata al "presofferto".
  • Il Giudice dell'esecuzione può utilizzare i criteri di computo previsti dalla normativa (compresa la disciplina sulla fungibilità), ma le contestazioni sul calcolo devono essere fondate su elementi concreti e aggiornati della posizione esecutiva del condannato.
  • In presenza di stato di latitanza o inottemperanza a provvedimenti cautelari, occorre che il PM chieda espressamente gli atti conseguenti (es. revoca del beneficio) e dimostri il pregiudizio pratico per ottenere accoglimento dell'impugnazione.
  • Alcune disposizioni speciali (es. divieti e limitazioni connesse ai reati richiamati dall'art. 4-bis) possono escludere l'applicazione di altre norme procedurali favorevoli; va sempre verificata la fattispecie concreta prima di basare l'impugnazione su meccanismi di calcolo alternativi.
  • Quando il pubblico ministero propone ricorso per l'esatta applicazione della legge, è necessario che l'atto impugnatorio indichi chiaramente quale risultato pratico si intende ottenere (es. la revoca parziale del beneficio) e allegare i fatti e i documenti che giustificano tale richiesta.

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