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Sentenza

Sentenza n. 323/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento -OMISSIS- del 13.8.2025, notificato in data 10/12/2025, con cui la Prefettura di Udine ha disposto la revoca delle misure di accoglienza concesse al ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca delle misure di accoglienza per mancata presentazione presso la struttura assegnata e successiva irreperibilità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza, adottato ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015, deducendo di non avere abbandonato né rifiutato il percorso di accoglienza, ma di essersi recato per un errore incolpevole, determinato dalla mancata conoscenza della lingua italiana e da un'incomprensione, presso una struttura diversa da quella assegnata. Ha dedotto, anzitutto, la violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento. Ha inoltre contestato la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e compromissione del diritto di partecipazione, rilevando che l'amministrazione aveva giustificato l'omissione con l'irreperibilità dell'interessato senza indicare le ricerche effettuate. Infine, ha dedotto la violazione dell'art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015 e dell'art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e tutela della dignità umana, assumendo che la revoca totale e immediata fosse sproporzionata rispetto a un singolo errore di presentazione. La domanda cautelare è stata accolta interinalmente, limitatamente alla garanzia di vitto, alloggio e vestiario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 7 l. 241/1990. La revoca delle misure di accoglienza non costituisce un atto vincolato, ma un provvedimento discrezionale, sicché, prima della sua adozione, è necessario instaurare un pieno ed effettivo contraddittorio endoprocedimentale, che consenta all'interessato di spiegare le ragioni della mancata presentazione presso la struttura assegnata. L'asserita irreperibilità non integra, di per sé, una particolare esigenza di celerità idonea a giustificare l'omissione della comunicazione di avvio; inoltre, il provvedimento non indicava quali ricerche fossero state svolte per accertarla. Le eventuali ragioni di urgenza devono essere specificamente indicate e motivate, soprattutto quando il provvedimento incide negativamente su un precedente atto favorevole e determina la perdita di prestazioni essenziali. L'omissione della comunicazione ha impedito al ricorrente di rappresentare all'amministrazione l'errore commesso e ha quindi inciso sull'istruttoria e sulla valutazione dei presupposti della revoca. L'accoglimento di tale motivo è stato ritenuto sufficiente per l'annullamento, senza una specifica decisione di merito sugli ulteriori motivi. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato; le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015

    La revoca delle misure di accoglienza è un provvedimento non vincolato ma discrezionale e, prima della sua adozione, richiede in linea generale l'instaurazione del contraddittorio procedimentale.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio può essere omessa solo in presenza di ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, che devono essere specificamente indicate e motivate nel provvedimento finale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative, ma la decisione è fondata specificamente sulla violazione dell'art. 7 l. 241/1990.

  • art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    La norma è richiamata dal ricorrente a sostegno della censura di sproporzione della revoca, senza che il TAR definisca espressamente tale motivo nel merito.

  • art. 20, paragrafi 4 e 5, direttiva 2013/33/UE

    La norma è richiamata dal ricorrente in relazione alla proporzionalità della revoca e alla tutela della dignità umana, senza specifica decisione di merito su tale censura.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    È richiamato quale base normativa per la liquidazione delle competenze relative al patrocinio a spese dello Stato, da effettuarsi con separato decreto.

Massime di principio

  • La revoca delle misure di accoglienza, avendo natura discrezionale e incidendo negativamente su una posizione già beneficiaria di prestazioni pubbliche essenziali, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e da un pieno ed effettivo contraddittorio endoprocedimentale.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non può essere giustificata dalla sola affermazione dell'irreperibilità dell'interessato: l'amministrazione deve indicare le concrete ricerche effettuate e le specifiche esigenze di celerità che renderebbero impossibile il contraddittorio.
  • Le ragioni di urgenza idonee a derogare alla comunicazione di avvio devono essere esplicitate nella motivazione del provvedimento finale e ponderate con le esigenze di tutela della partecipazione, in particolare quando l'atto comporta il ritiro o la modificazione di un precedente atto favorevole.
  • Il contraddittorio procedimentale è funzionale anche all'accertamento dei fatti: l'interessato deve poter spiegare le ragioni della propria condotta, consentendo all'amministrazione di valutare se la mancata presentazione presso la struttura assegnata integri effettivamente un abbandono o un rifiuto delle misure di accoglienza.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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