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Sentenza

Sentenza n. 5753/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202301300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del 2 gennaio 2023 di approvazione della graduatoria di merito del concorso per la classe AK55 (sassofono) nella Regione Campania, nella parte in cui non includeva la ricorrente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, candidata per la Regione Campania nella procedura concorsuale straordinaria bandita con D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 per la classe AK55, collocata in graduatoria con 116,25 punti ma non inserita nella graduatoria di merito approvata il 2 gennaio 2023, chiedeva l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto all’inserimento. Deduceva che i due candidati risultati vincitori erano privi dei requisiti di partecipazione e avevano ricevuto un punteggio errato; lamentava inoltre la violazione della lex specialis perché la Commissione, a procedura già avviata e prima delle prove, aveva richiesto a tutti i candidati di comunicare i titoli artistici. Nel corso del giudizio dichiarava di aver perso interesse alla decisione, avendo partecipato nel frattempo ad altre procedure concorsuali.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure sui requisiti e sui punteggi dei vincitori né quella relativa alla richiesta dei titoli artistici. In ragione della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti; è stata dichiarata irripetibile la somma versata a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Peso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria del 16 settembre 2025, ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla ricorrente per aver partecipato ad altre procedure concorsuali, determina l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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