Cassazione Penale, Sentenza n. 43405/2022 del 15/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Canio ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto le sue istanze di affidamento in prova e semilibertà e dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare, denunciando la violazione delle norme procedurali relative alla partecipazione del condannato all'udienza (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.). Ha lamentato che il Tribunale non lo ha tradotto né lo ha sentito nonostante avesse chiesto di partecipare personalmente: in una precedente udienza era stato disposto il collegamento video dal carcere, collegamento poi non attivato perché nel frattempo era stato posto agli arresti domiciliari; secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe dovuto rinviare l'udienza per legittimo impedimento e attivare le misure necessarie per assicurare la sua partecipazione, pena la nullità del provvedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che, ove il condannato abbia chiesto di essere sentito, la sopravvenuta restrizione domiciliare integra un legittimo impedimento a comparire e impone al giudice l'obbligo di esercitare d'ufficio tutti i poteri per assicurare la partecipazione (traduzione, collegamento o rinvio). Poiché il Tribunale era informato sia della volontà dell'interessato di partecipare sia del suo mutato status detentionis e nondimeno ha adottato la decisione senza assicurare la sua presenza, l'ordinanza è affetta da nullità ed è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Fondamento del motivo di ricorso per violazione di norme processuali rilevanti ai fini della cassazione; invocato perché la decisione avrebbe violato le norme sulla partecipazione dell'imputato.
art. 127 c.p.p.
Richiamato nella deduzione del ricorrente in relazione alle garanzie di partecipazione dell'imputato; la Corte ne valorizza i principi generali estendendo l'obbligo di tutela anche ai procedimenti camerali e di sorveglianza.
art. 178 c.p.p.
La mancata partecipazione del condannato che ne abbia fatto richiesta integra una nullità di ordine generale; tale nullità può essere sanata solo con tempestiva denunzia del difensore o d'ufficio dal collegio.
art. 180 c.p.p.
Norma richiamata in combinato con le altre disposizioni sul procedimento camerale e sulla partecipazione dell'imputato; valorizzata nel quadro delle garanzie difensive.
art. 179 c.p.p.
La violazione delle norme che regolano l'intervento del condannato può integrare una nullità assoluta ai sensi di questa disposizione, come evocato dal ricorrente.
art. 666 c.p.p.
Nel procedimento di sorveglianza l'impedimento del condannato rileva quando questi abbia chiesto di essere sentito personalmente; la norma è richiamata per affermare l'obbligo del giudice di provvedere in presenza di impedimento.
Giurisprudenza - Sez. U., n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino)
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la restrizione domiciliare, se comunicata o documentata, integra un impedimento legittimo che impone il rinvio e l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare la partecipazione dell'imputato; il giudice deve attivarsi d'ufficio quando è a conoscenza dell'impedimento.
Massime di principio
- Se il condannato ha richiesto di essere sentito, la sua successiva collocazione agli arresti domiciliari costituisce legittimo impedimento a partecipare e impone al giudice il dovere di adottare misure (traduzione, collegamento remoto o rinvio) per garantire la sua partecipazione.
- La mancata partecipazione del condannato che ne abbia chiesto l'audizione può determinare una nullità rilevante (art. 178 c.p.p.) che, se non sanata, conduce all'annullamento del provvedimento impugnato.
- Il giudice che sia a conoscenza della sopravvenuta limitazione della libertà personale dell'interessato non può ritenere sufficiente la mera possibilità teorica di partecipazione (es. conoscenza della data del rinvio) ma deve attivarsi d'ufficio per assicurare la presenza o rinviare l'udienza.
- La tempestiva denunzia della nullità da parte del difensore può sanare la violazione; in mancanza, è comunque possibile il rilievo d'ufficio da parte del collegio quando ricorrano i presupposti.
- In situazioni analoghe, documentare o comunicare allo stato la nuova misura detentiva è sufficiente per radicare l'impedimento; non grava sull'imputato l'onere di sollecitare il magistrato di sorveglianza per ottenere traduzione o autorizzazione.
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