Cassazione Civile, Ordinanza n. 31079/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per omesso deposito del ricorso per cassazione in cancelleria nei termini. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, valorizzando il rilievo officioso della causa di improcedibilità. Non vi è stato esame del merito della sentenza tributaria impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, ma non ha depositato il ricorso in cancelleria entro i termini prescritti. La società controricorrente ha segnalato tale omissione nel proprio controricorso. La Corte ha rilevato d'ufficio la mancata produzione dell'atto, verificata anche dalla certificazione negativa di cancelleria, e ha quindi esaminato la sola questione processuale dell'improcedibilità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La Corte richiama la disposizione nel contesto del ricorso per cassazione, rilevando che l'atto non è stato depositato in cancelleria nei termini; la mancata produzione determina l'improcedibilità del ricorso quando l'intimato ne abbia portato a conoscenza l'esistenza con controricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile se non viene depositato in cancelleria nei termini prescritti, anche quando la controparte ne abbia dato atto nel controricorso.
- La Corte di cassazione può dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso quando il vizio emerge dagli atti e la parte resistente ha comunque informato il Collegio dell'esistenza del ricorso tramite controricorso.
- In caso di improcedibilità rilevata d'ufficio per omissione processuale dell'impugnante, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla natura officiosa del rilievo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30977/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30978/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30980/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30982/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30983/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30984/2021 del 02/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →