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Sentenza

Sentenza n. 352/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento quanto al ricorso n. 982 del 2023: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Firenze ha reso informativa interdittiva antimafia, in danno della ricorrente, ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011; - della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 92 co. 2 bis D.Lgs. 159/2011 in data -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-); - di tutti gli atti istruttori delle Autorità di PS, richiamati a fondamento del provvedimento interdittivo non conosciuti (e, precisamente, del verbale del GIA di Firenze del -OMISSIS-; della nota della Prefettura di Avellino n. -OMISSIS-del -OMISSIS-e del verbale GIA della Prefettura di Avellino del -OMISSIS-, ivi richiamato); - del verbale del GIA di Firenze del -OMISSIS-; - della nota della Prefettura di Avellino n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; - dei rapporti informativi dei Carabinieri di Avellino del -OMISSIS- e del -OMISSIS-; - ove e per quanto occorra, del provvedimento prot. n. -OMISSIS-in data -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Avellino ha confermato la informativa antimafia ostativa in danno della -OMISSIS-S.r.l., ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011 ed il conseguente diniego di iscrizione nella cd. White List, in uno a tutti gli atti istruttori delle Autorità di PS (verbale GIA in data -OMISSIS-; nota della DIA Centro Operativo di Napoli prot. n. -OMISSIS-in data -OMISSIS-; nota della Questura di Avellino - Divisione Polizia Anticrimine -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; nota dei Carabinieri di Avellino prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; nota della Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Economico-finanziaria di Avellino prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-); - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla -OMISSIS- s.r.l. l’8 maggio 2024: - del provvedimento del-OMISSIS- del Comune di Firenze di divieto di prosecuzione dell’attività da parte della struttura alberghiera denominata “-OMISSIS-”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 30 agosto 2024: a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS--OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Comune di Firenze (Direzione Attività Economiche e Turismo) ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva alberghiera denominata “-OMISSIS-”; b) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Firenze ha reso informativa interdittiva antimafia, in danno della -OMISSIS- S.r.l., all’esito del riesame del profilo dell’applicabilità delle misure di cui all’art. 94-bis D.Lgs. n. 159/2011 prescritto dall’ordinanza cautelare del T.A.R. Toscana n. 323 del 30 maggio 2024 e della successiva ordinanza collegiale del Consiglio di Stato in data 5 luglio 2024; c) della nota dell’U.T.G. di Firenze prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- di trasmissione del provvedimento sub b); d) di tutti gli altri atti, comunicazioni e verbali presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi compresa la comunicazione del Comune di Firenze prot. -OMISSIS--OMISSIS-del -OMISSIS- di avvio del procedimento volto al divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva alberghiera denominata “-OMISSIS-”, notificata in data -OMISSIS- e successivamente ritrasmessa in data -OMISSIS-. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 maggio 2025: e) della nota della Prefettura di Firenze prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, depositata in data -OMISSIS-, ove intesa quale provvedimento di conferma della informativa ostativa prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- nella parte in cui ha ritenuto un perdurante quadro indiziario, in danno della -OMISSIS-, confermando i tentativi di infiltrazione mafiosa e la non applicabilità delle più lievi misure di prevenzione collaborativa dell’art. 94 bis CAM; f) ove e per quanto occorra, del verbale GIA del -OMISSIS-, non conosciuto; g) della nota della Prefettura di Avellino prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, non conosciuta e richiamata; h) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8 ottobre 2025: per l’annullamento i) della nota della Prefettura di Firenze prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, depositata in data -OMISSIS-, nella parte in cui conferma la informativa ostativa prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- per la perduranza del quadro indiziario e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, escludendo la applicabilità di più lievi misure di prevenzione collaborativa, ex art. 94 bis CAM; f) ove e per quanto occorra, del verbale GIA del -OMISSIS-; g) della nota della Prefettura di Avellino prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, non conosciuta e richiamata; h) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali. Quanto al ricorso n. 1386 del 2023: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Firenze ha reso informativa interdittiva antimafia, in danno della Società -OMISSIS- S.r.l., ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011; - della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 92 co. 2 bis D.Lgs. 159/2011 in data -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-); - di tutti gli atti istruttori delle Autorità di PS, richiamati a fondamento del provvedimento sub a) ed, in particolare dei verbali GIA in data-OMISSIS-; - della nota della Prefettura di Avellino n. -OMISSIS-del -OMISSIS-e del verbale GIA della Prefettura di Avellino del -OMISSIS-, ivi richiamato; E ove e per quanto occorra, del provvedimento interdittivo (prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-) del Prefetto di Firenze in danno della -OMISSIS- S.r.l., ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011; e - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- srl il-OMISSIS-: a – del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Firenze ha reso informativa interdittiva antimafia, in danno della Società -OMISSIS- s.r.l., ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011; b – della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 92 co. 2 bis D.Lgs. 159/2011 in data -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-); c - di tutti gli atti istruttori delle Autorità di PS, richiamati a fondamento del provvedimento sub a) ed, in particolare - dei verbali GIA in data-OMISSIS-; - della nota della Prefettura di Avellino n. -OMISSIS-del -OMISSIS-e del verbale GIA della Prefettura di Avellino del -OMISSIS-, ivi richiamato; d – ove e per quanto occorra, del provvedimento interdittivo (prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-) del Prefetto di Firenze in danno della -OMISSIS- S.r.l., ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011; e - ove e per quanto occorra, del provvedimento prot. n. -OMISSIS-in data -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Avellino ha confermato la informativa antimafia ostativa in danno della -OMISSIS-S.r.l., ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011 ed il conseguente diniego di iscrizione nella cd. White List, in uno a tutti gli atti istruttori delle Autorità di PS (verbale GIA in data -OMISSIS-; nota della DIA Centro Operativo di Napoli prot. n. -OMISSIS-in data -OMISSIS-; nota della Questura di Avellino - Divisione Polizia Anticrimine -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; nota dei Carabinieri di Avellino prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; nota della Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Economico-finanziaria di Avellino prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-); f - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202301386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Informative interdittive antimafia adottate dal Prefetto di Firenze, successive conferme all’esito del riesame ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 e divieti comunali di prosecuzione dell’attività alberghiera

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno contestato le informative interdittive antimafia e i conseguenti divieti comunali di prosecuzione dell’attività alberghiera, deducendo violazione degli artt. 84, 91, 92, comma 2-bis, e 94-bis del d.lgs. 159/2011, violazione del contraddittorio procedimentale, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, arbitrarietà, sviamento, illogicità, nonché violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e gradualità. Le società hanno negato che i rapporti di alcuni componenti della famiglia imprenditoriale con esponenti di diversi clan camorristici avessero inciso sulla gestione delle imprese, sostenendo che si trattasse di episodi risalenti, occasionali o riferibili a società diverse. Hanno inoltre dedotto che i tentativi di recupero crediti sarebbero avvenuti anche mediante rimedi civili ordinari, che le denunce di estorsione presentate dalla famiglia avrebbero escluso una contiguità mafiosa e che le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis avrebbero dovuto essere preferite all’interdittiva, in presenza di una situazione eventualmente occasionale e suscettibile di bonifica. Sono state altresì contestate le successive relazioni prefettizie depositate in giudizio e il trasferimento delle controindicazioni dalla società direttamente interessata dai rapporti con gli ambienti criminali alla società alberghiera e alla società partecipante.

La decisione

I due ricorsi sono stati riuniti per connessione soggettiva e oggettiva. Quanto al ricorso n. 982/2023, il ricorso introduttivo e i primi tre ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la prima interdittiva e gli atti conseguenti erano stati integralmente sostituiti dalla nuova interdittiva adottata all’esito del riesame disposto in sede cautelare e dal nuovo divieto comunale. Il quarto ricorso per motivi aggiunti è stato respinto nel merito. Il TAR ha ritenuto che il Prefetto disponesse di ampia discrezionalità nella valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa e che il quadro indiziario dovesse essere apprezzato secondo il criterio del “più probabile che non”, mediante valutazione complessiva e non atomistica degli elementi. Nel caso concreto, intercettazioni, rapporti con esponenti di clan, interventi per il recupero di crediti, collegamenti societari, rapporti negoziali, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e la continuità dei contatti della famiglia con più consorterie criminali sono stati ritenuti idonei a dimostrare una contiguità mafiosa consolidata e non meramente occasionale. La circostanza che fossero stati utilizzati anche rimedi civili per il recupero dei crediti e che alcuni fatti fossero risalenti nel tempo non è stata ritenuta decisiva, poiché il quadro complessivo evidenziava l’attualità e concretezza del rischio. Il Prefetto ha correttamente escluso l’applicazione dell’art. 94-bis, essendo l’agevolazione mafiosa stabile, continuativa e non agevolmente emendabile mediante prescrizioni. Sono state ritenute insufficienti anche le misure di self-cleaning, poiché la fuoriuscita formale di un componente della famiglia non aveva reciso la gestione familiare, i collegamenti patrimoniali e la comune regìa imprenditoriale. Il quinto e il sesto ricorso per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, oltre che infondati, perché rivolti contro mere relazioni illustrative predisposte a fini difensivi, prive di autonoma natura provvedimentale. Il ricorso n. 1386/2023 è stato respinto per le medesime ragioni: il legame societario e gestionale con la società destinataria dell’interdittiva e la comune regìa familiare giustificavano il trasferimento delle controindicazioni, mentre la cessione formale delle quote alla madre non costituiva un effettivo superamento del rischio. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento di 5.000 euro complessivi di spese in favore dell’amministrazione statale; spese compensate nei rapporti con il Comune di Firenze.

Norme richiamate

  • artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011

    Fondano il potere prefettizio di emettere l’informativa antimafia interdittiva quando, sulla base di elementi indiziari complessivamente valutati, emerga un tentativo di infiltrazione mafiosa.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Disciplina la comunicazione di avvio del procedimento relativo all’informativa antimafia e il contraddittorio procedimentale preventivo.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Impone di verificare se l’agevolazione mafiosa sia soltanto occasionale e, in tale ipotesi, consente di applicare misure amministrative di prevenzione collaborativa in luogo dell’interdittiva. Tali misure non sono applicabili quando il quadro evidenzi rapporti stabili, continuativi e non agevolmente emendabili.

  • art. 143 d.lgs. 267/2000

    È richiamato quale elemento del quadro indiziario, in relazione allo scioglimento di un Comune per infiltrazioni mafiose e alle irregolarità riscontrate in procedure di affidamento.

  • art. 61 c.p.a.

    È richiamato in relazione al decreto presidenziale cautelare adottato ante causam.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità delle parti e delle persone citate nella sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle persone mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’informativa antimafia interdittiva si fonda su una fattispecie di pericolo e non richiede la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’infiltrazione mafiosa: è sufficiente che elementi gravi, precisi e concordanti rendano il tentativo di infiltrazione più probabile che non.
  • Gli elementi posti a fondamento dell’interdittiva devono essere valutati complessivamente e non atomisticamente. Contatti, frequentazioni, rapporti negoziali, intercettazioni, collegamenti societari e dichiarazioni investigative possono acquisire rilievo unitario quando evidenzino una stabile e consapevole contiguità dell’impresa con ambienti mafiosi.
  • La risalenza nel tempo di alcuni fatti non ne determina automaticamente l’irrilevanza: essi possono concorrere alla valutazione dell’attualità e concretezza del pericolo quando, inseriti nel quadro complessivo, risultino confermati da ulteriori elementi e da una perdurante situazione di contiguità.
  • Le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 presuppongono un’agevolazione mafiosa occasionale, episodica e suscettibile di effettiva bonifica. Sono legittimamente escluse quando emergano rapporti stabili, continuativi e consolidati con la criminalità organizzata.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sull’informativa antimafia resta limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti e non si sostituisce alla valutazione discrezionale del Prefetto né comporta un autonomo accertamento dei fatti di rilievo penale.
  • La fuoriuscita formale di un soggetto dalle compagini societarie non integra, di per sé, un efficace self-cleaning quando restino invariati la regìa familiare, i collegamenti patrimoniali e la gestione sostanziale delle imprese: le controindicazioni possono quindi essere trasferite a società strettamente collegate da partecipazioni e gestione comune.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativiPrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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