Cassazione Penale, Sentenza n. 25603/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di attribuzione negativo di competenza relativo alla domanda di Carmine Caputo per il riconoscimento della "continuazione in executivis" tra più sentenze di condanna a carico del medesimo. Il Tribunale di Verbania, con ordinanza del 17/03/2022, aveva declinato la propria competenza; il giudice dell'esecuzione di Trieste ha sollevato il conflitto sostenendo che, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., competente fosse il Tribunale di Verbania in quanto l'ultima sentenza irrevocabile anteriore alla presentazione dell'istanza (depositata il 18/03/2022) era la sentenza del Tribunale di Verbania del 04/12/2017, divenuta definitiva il 28/09/2021.
La decisione
Il conflitto è stato dichiarato ammissibile e deciso accogliendo l'interpretazione basata sull'art. 665, comma 4, cod. proc. pen.: la competenza del giudice dell'esecuzione, in presenza di provvedimenti emessi da giudici diversi, spetta al giudice dell'ultimo provvedimento irrevocabile al momento della proposizione della domanda (anche se non ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale) e non muta per la sopravvenienza di ulteriori titoli. Dunque la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Verbania e ha disposto la trasmissione degli atti a tale ufficio.
Norme richiamate
art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
art. 665, comma 4, codice di procedura penale
La competenza del giudice dell'esecuzione in caso di pluralità di provvedimenti si determina in capo al giudice dell'ultimo provvedimento irrevocabile al momento della presentazione della domanda, ancorché non ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale; la competenza non muta per sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi
art. 28, cod. proc. pen.
art. 28 codice di procedura penale
Disciplina la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra organi giurisdizionali; la situazione di stasi processuale dovuta a conflitto negativo è rimessa alla Corte per la decisione
Massime di principio
- In ipotesi di più provvedimenti emessi da giudici diversi, per individuare il giudice dell'esecuzione competente si prende come riferimento l'ultimo provvedimento irrevocabile alla data di presentazione dell'istanza (art. 665, comma 4 c.p.p.).
- Il contenuto del certificato del casellario giudiziale non prevale sul criterio temporale dell'irrevocabilità: anche se un titolo non è ancora annotato, conta la data di irrevocabilità.
- La competenza così determinata non muta per l'eventuale sopravvenire di successivi provvedimenti dopo la presentazione della domanda.
- Se due o più uffici si rifiutano di conoscere la stessa questione, si configura un conflitto negativo ammissibile che va risolto dalla Corte ai sensi dell'art. 28 c.p.p.
- Per evitare dispute di competenza è importante che l'istanza sia depositata presso il giudice individuato secondo la regola dell'ultimo provvedimento irrevocabile e che siano prodotti documenti che dimostrino le date di irrevocabilità dei provvedimenti.
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