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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22347/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente equa riparazione)

La controversia

La controversia origina da una domanda di equa riparazione per irragionevole durata di un procedimento presupposto avente ad oggetto a sua volta un precedente giudizio di equa riparazione e il successivo giudizio di ottemperanza. La Corte d'appello aveva liquidato un indennizzo ritenuto basso e, in sede di opposizione, aveva rigettato le doglianze del richiedente. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: (1) nullità/anomalia motivazionale per mancata considerazione della complessità del caso, dell'oggetto e del comportamento delle parti e del giudice nella liquidazione dell'indennizzo; (2) omesso esame degli stessi fatti decisivi; (3) violazione della normativa nazionale, della Convenzione EDU e della Carta UE per l'applicazione di un moltiplicatore annuo ritenuto inadeguato rispetto ai parametri europei; (4) violazione delle norme sulle spese e sulla distrazione, perché la Corte d'appello aveva disposto la distrazione solo parziale delle spese e dei compensi della fase monitoria, nonostante la richiesta di distrazione integrale a favore del difensore antistatario; (5) in via gradata, censura della condanna del solo richiedente alle spese del giudizio di opposizione. In via pregiudiziale è stata anche sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001 per asserita insufficienza del range legale dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale; ha respinto i primi tre motivi, affermando che il giudice di merito aveva motivato, sia pure sinteticamente, sulla quantificazione dell'indennizzo e che la scelta del moltiplicatore annuo è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di fatti decisivi. Ha invece accolto il quarto motivo, cassando il decreto limitatamente alla statuizione sulle spese della fase monitoria e decidendo nel merito con distrazione integrale delle spese e dei compensi di tale fase in favore del difensore antistatario. Ha infine respinto il quinto motivo, confermando la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di opposizione nei confronti del Ministero della giustizia, perché la correzione della distrazione non incideva sulla sua soccombenza processuale. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 24 marzo 2001, n. 89

    individua il presupposto del diritto all'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo.

  • art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89

    regola l'opposizione al decreto emesso in materia di equa riparazione.

  • art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89

    stabilisce i criteri di determinazione dell'indennizzo e il margine equitativo del giudice tra minimo e massimo legali, da applicarsi nel rispetto della CEDU.

  • art. 2, comma 3, lett. a), L. 24 marzo 2001, n. 89

    impone che rilevi solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole.

  • art. 6 par. 1 CEDU

    costituisce il parametro convenzionale della ragionevole durata del processo e del relativo ristoro.

  • art. 13 CEDU

    richiamato nel motivo, ma non decisivo nella motivazione finale.

  • art. 34 CEDU

    richiamato nel motivo di legittimità costituzionale e nel ricorso, senza autonoma incidenza decisoria.

  • art. 41 CEDU

    parametro convenzionale in tema di equa soddisfazione, evocato per contestare la misura dell'indennizzo.

  • art. 117 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale di conformità della legge nazionale agli obblighi internazionali.

  • art. 111, commi 1 e 2, Cost.

    richiamato per il profilo del giusto processo e della motivazione del provvedimento.

  • art. 41, comma 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    evocato dai ricorrenti, senza autonoma portata decisoria nella pronuncia.

  • art. 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    evocato dai ricorrenti, senza autonoma portata decisoria nella pronuncia.

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato per la disciplina del patrocinio e della distrazione delle spese.

  • art. 93 c.p.c.

    consente al difensore antistatario di chiedere la distrazione delle spese anticipate in proprio favore e anche degli altri difensori.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in tema di distrazione delle spese.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    evocato quale norma sulla motivazione della sentenza/provvedimento.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione sintetica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    presidio del vizio di violazione di legge dedotto nel terzo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    presidio del vizio processuale dedotto nel quarto motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    limita il sindacato di legittimità sull'omesso esame di fatti decisivi; non consente una rivalutazione del quantum o del merito della motivazione.

  • art. 1716 c.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, senza autonoma decisività nella ratio finale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, senza autonoma decisività nella ratio finale.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, senza autonoma decisività nella ratio finale.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, senza autonoma decisività nella ratio finale.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1-bis

    richiamato per la liquidazione dei compensi professionali e degli aumenti tariffari.

  • L. 4 agosto 1955, n. 848

    legge di esecuzione della CEDU, richiamata per il quadro convenzionale applicabile.

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208

    ha novellato l'art. 2-bis L. n. 89/2001, applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 il giudice di merito dispone di un potere equitativo nella quantificazione dell'indennizzo, ma deve collocarsi entro i limiti legali e convenzionali, tenendo conto dei parametri normativi e della giurisprudenza della Corte EDU.
  • La scelta del moltiplicatore annuo per l'indennizzo è espressione di valutazione di merito: in cassazione non può essere rivista nel merito, ma solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante o dell'omesso esame di fatti decisivi.
  • In materia di equa riparazione è sufficiente una motivazione sintetica, purché consenta di comprendere le ragioni della liquidazione e dia conto, anche in forma succinta, dei criteri rilevanti per il caso concreto.
  • La legittimità costituzionale dell'art. 2-bis L. n. 89/2001, nella parte in cui fissa un range minimo e massimo dell'indennizzo, non è scalfita dalla sola differenza rispetto agli importi usualmente riconosciuti dalla Corte EDU, se il sistema nazionale assicura comunque un ristoro non irragionevole e non meramente simbolico.
  • La distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. può essere chiesta dal difensore antistatario anche a favore degli altri difensori costituiti, e la relativa statuizione, ove già emersa dagli atti, può essere corretta anche in sede di opposizione senza che ciò introduca una domanda nuova o tardiva.
  • La correzione della sola statuizione sulla distrazione delle spese non incide automaticamente sulla soccombenza sostanziale della parte che resta totalmente perdente rispetto alla domanda principale, né comporta di per sé una condanna alle spese a carico dell'Amministrazione intimata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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