Cassazione Penale, Sentenza n. 09111/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per omicidio volontario con contestuale contestazione della circostanza aggravante della premeditazione e del diniego delle circostanze attenuanti della provocazione e delle attenuanti generiche. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e insufficienza probatoria in ordine alla premeditazione, sostenendo che il proposito criminoso sarebbe maturato prevalentemente nella notte precedente l'evento per la preoccupazione per l'incolumità del figlio Angelo (a seguito di rimproveri e minacce da parte della vittima), e che le modalità esecutive denoterebbero improvvisazione. Ha inoltre contestato il diniego della provocazione e delle attenuanti generiche, lamentando che non sia stata adeguatamente valutata la pressione esterna e il pericolo per il figlio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato o inammissibile. Ha confermato che la premeditazione era provata oltre ogni ragionevole dubbio sulla base di elementi indiziari convergenti: video e captazioni che collegano l'episodio del 23 giugno con il delitto del 30 giugno, i commenti dei familiari della vittima, i frequenti contatti e l'uso di una base logistica (terreno dei Bellomonte) per l'occultamento e la preparazione, e l'organizzazione materiale dell'agguato (scooter, arma, supporto logistico). La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del criterio della prova per indicatori logici e coerente la valutazione sulla persistenza del proposito omicidiario. Sono stati altresì respinti i motivi sul diniego della provocazione e delle attenuanti generiche: la condotta antigiuridica della vittima e il contesto di rischio in cui si trovava il figlio non bastano a giustificare l'attenuante, e la gravità del fatto e la personalità del reo giustificano il diniego.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. I, n. 14638 del 09/01/2014 (Romero), Rv. 262145-01
Sez. I, n. 14638 del 09/01/2014, Romero, Rv. 262145-01
Principio secondo cui il criterio del 'oltre ogni ragionevole dubbio' si applica anche alla verifica delle circostanze aggravanti, che devono essere accertate con lo stesso standard probatorio richiesto per la responsabilità penale
Giurisprudenza - Sez. I n. 27050 del 09/05/2017, Rv. 270616-01
Sez. I n. 27050 del 9.5.2017, Rv 270616-01
Richiamata quale precedente coerente con il principio dell'applicazione del ragionevole dubbio anche alle circostanze aggravanti
Giurisprudenza - Sez. III n. 27450 del 29/04/2022, Rv. 283351-02
Sez. III n. 27450 del 29.4.2022, Rv 283351-02
Ulteriore richiamo a consolidata giurisprudenza sul principio probatorio relativo alle circostanze aggravanti
Giurisprudenza - Sez. I, n. 37825 del 29/04/2022 (Tiscornia), Rv. 283512-01
Sez. I, n. 37825 del 29/04/2022, Tiscornia, Rv. 283512-01
Definizione giurisprudenziale della premeditazione: non basta la mera preordinazione immediata; la premeditazione richiede radicamento e persistenza del proposito omicidiario con sintomi quali previo studio delle occasioni, adeguata organizzazione di mezzi e predisposizione delle modalità esecutive
Massime di principio
- La circostanza aggravante della premeditazione richiede prova oltre ogni ragionevole dubbio e può essere dimostrata anche mediante la convergenza di indizi logici (video, captazioni, contatti ripetuti, supporto logistico e materiali preparatori) che mostrino persistenza e organizzazione del proposito omicida nel tempo
- La mera preordinazione immediatamente anteriore all'evento o l'apprestamento dei mezzi nella fase immediatamente precedente non sono di per sé sufficienti a integrare la premeditazione: è necessario dimostrare il radicamento e la persistenza della determinazione
- Le circostanze attenuanti della provocazione richiedono che la reazione sia conseguenza diretta e immediata di una provocazione ingiusta e tale da turbare in modo rilevante l'agente; il contesto di illiceità condivisa o la presenza di rischi per terzi non garantiscono automaticamente il riconoscimento dell'attenuante
- Le attenuanti generiche possono essere escluse quando la gravità del fatto e la personalità del reo, anche alla luce di precedenti penali e della modalità esecutiva, giustificano un trattamento sanzionatorio pieno; la valutazione è ampia e discrezionale ma deve essere motivata in relazione agli elementi emersi
- Nelle contestazioni che riguardano elementi intenzionali interiori (come la premeditazione) il giudice può legittimamente fondarsi su indicatori logici e su convergenza probatoria anziché su una prova diretta, purché le ipotesi alternative siano confutate oltre ogni ragionevole dubbio
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