Cassazione Penale, Sentenza n. 2847/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Monza che aveva rigettato il riesame del sequestro preventivo disposto ex art. 321, comma 1, c.p.p., applicato sull'intero capitale sociale e patrimonio aziendale della Brime srl. Al ricorrente era contestato il concorso in corruzione propria (capo 10) e si assumeva che le somme erogate dalla Brime srl fossero state usate per pagare la corruzione tramite fatture per operazioni inesistenti emesse da altra societa. La difesa ha censurato la mancata prova del periculum di reiterazione o di protrazione dell'illecito e la sproporzione del sequestro totale delle quote societarie, sottolineando che la condotta attribuita a Roncalli appare occasionale e che la disponibilita formale delle quote a familiari non giustifica un vincolo totalitario.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Monza per nuovo giudizio (art. 324, comma 5 c.p.p.). La Corte ha ritenuto che il provvedimento gravato non avesse adeguatamente dimostrato il pericolo di reiterazione dell'illecito e che la motivazione sulla proporzionalita del sequestro totalitario fosse carente e contraddittoria. Si è richiamato il principio secondo cui i criteri di proporzionalita, adeguatezza e gradualita (art. 275 c.p.p.) debbono essere applicati anche al sequestro preventivo; il Tribunale non ha valutato comparativamente l'intensita dell'uso illecito rispetto all'attivita lecita dell'impresa né ha esaminato possibili misure meno invasive o limitazioni mirate del vincolo capaci di raggiungere l'obiettivo cautelare senza comprimere in modo eccessivo diritti di proprieta e iniziativa economica.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Base normativa per il sequestro preventivo adottato: autorizza misure cautelari reali per impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato o per impedire l'occultamento della prova. Nel caso la norma era richiamata per giustificare il sequestro dell'intero capitale sociale della Brime srl.
art. 275 cod. proc. pen.
I principi di proporzionalita, adeguatezza e gradualita disciplinati da questa norma per le misure cautelari personali devono essere applicati, per consolidata giurisprudenza, anche al sequestro preventivo: il giudice deve motivare sull'impossibilita di adottare misure meno invasive.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma che consente la rimessione del procedimento al giudice competente per nuovo giudizio in caso di annullamento dell'ordinanza di riesame; invocata per il rinvio del procedimento al Tribunale di Monza.
Giurisprudenza di legittimita
Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014 Rv. 261509; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013 Rv. 254712; Sez. 3, n. 12500 del 15/12/2011 Rv. 252223; Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010 Rv. 246103; Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019 Rv. 276979; Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021 Rv. 281104; Sez. 6, n. 13166 del 02/03/2022 Rv. 283139
Costante orientamento secondo cui il test di proporzionalita, adeguatezza e gradualita deve essere valutato anche per il sequestro preventivo; quando il vincolo colpisce integralmente partecipazioni societarie e l'intero compendio aziendale il giudice deve motivare sull'impossibilita di misure meno invasive o di limitazioni mirate che tutelino i diritti costituzionali e l'attivita imprenditoriale lecita.
Massime di principio
- Per disporre un sequestro preventivo su un'intera societa occorre provare non solo la contiguita formale del proprietario con gli intestatari, ma il concreto rischio di reiterazione o la rilevante funzione strumentale dell'impresa nella commissione dell'illecito.
- Il giudice deve applicare il principio di proporzionalita: se il vincolo colpisce l'intero compendio aziendale deve valutare e motivare l'impossibilita di misure meno invasive o della limitazione dell'oggetto del sequestro.
- La mera partecipazione a un sistema illecito o la disponibilita indiretta di quote non sono sufficienti senza elementi che mostrino una continuita o sistematicita della condotta illecita rispetto al profilo occasionale.
- In presenza di formalita apparenti (intestazioni a familiari o societa estere) il giudice deve considerare la distonia tra titolarita formale ed effettiva per modulare la misura cautelare, evitando compressioni eccessive dei diritti patrimoniali.
- Se la motivazione del provvedimento cautelare e' contraddittoria o non affronta il confronto tra attivita lecita e uso illecito dell'impresa, la decisione e' destinata a essere annullata e rinviata per integrare gli accertamenti e le valutazioni di proporzionalita.
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