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Sentenza

Sentenza n. 922/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez. IV, 4 settembre 2024 n. 2364, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso contro il decreto di destituzione dalla Polizia di Stato e la deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava la sentenza di primo grado e gli atti disciplinari deducendo travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, gradualità e progressività della sanzione, nonché erronea applicazione dell’art. 653 c.p.p. In particolare, sosteneva che l’amministrazione avesse attribuito rilievo alla sottrazione di denaro dal portafoglio, fatto rispetto al quale era stato assolto in sede penale, e che, eliminata tale contestazione, non residuassero elementi sufficienti a giustificare la destituzione. Deduceva inoltre che l’amministrazione non avesse considerato adeguatamente la giovane età, la ridotta anzianità di servizio, la qualifica non elevata, le attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena, il pentimento e il clamore mediatico della vicenda, né avesse valutato una sanzione disciplinare meno grave. Il Ministero sosteneva invece che la destituzione fosse fondata sulla complessiva condotta illecita, definitivamente accertata in sede penale, comprendente l’appropriazione del portafoglio, la violazione delle procedure di servizio, la falsificazione del verbale e il tentativo di attribuire la responsabilità a un collega, mentre la sottrazione del denaro avesse rilievo soltanto marginale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che la motivazione degli atti disciplinari non attribuiva centralità alla sottrazione del denaro, per la quale l’agente era stato assolto, ma alle ulteriori condotte definitivamente accertate: mancata identificazione del soggetto che aveva consegnato il portafoglio, violazione delle procedure di custodia e consegna, appropriazione e sostituzione del portafoglio, dichiarazioni false, redazione di un verbale falso e tentativo di addossare la responsabilità a un collega. L’art. 653, comma 1-bis, c.p.p. impediva all’amministrazione di ricostruire diversamente i fatti, la loro illiceità penale e la loro attribuzione all’incolpato, ma non le impediva di valutarne autonomamente la gravità disciplinare e di determinare la sanzione. Il Consiglio provinciale di disciplina aveva considerato la proporzionalità, la gradualità e la progressività della sanzione, oltre al curriculum dell’agente, ai precedenti disciplinari, ai rapporti informativi negativi e alla compromissione irreversibile del rapporto fiduciario. Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità disciplinare, ma può verificarne logicità e proporzionalità; nel caso concreto non erano emersi abnormità, travisamento manifesto, illogicità o irragionevolezza. È stato inoltre ritenuto assolto l’obbligo motivazionale, anche mediante motivazione per relationem, in ragione della particolare gravità delle condotte. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 7 d.P.R. 737/1981

    atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale; atti in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; grave abuso di autorità o di fiducia; dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati

    La destituzione è stata ritenuta applicabile in ragione della pluralità e gravità delle condotte, della compromissione del rapporto fiduciario e del pregiudizio arrecato all’immagine e all’amministrazione della pubblica sicurezza.

  • art. 653, comma 1-bis, c.p.p.

    la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso

    La sentenza penale irrevocabile vincola l’amministrazione quanto alla ricostruzione storica del fatto, alla sua illiceità penale e alla riferibilità all’incolpato, lasciando autonoma la valutazione della gravità disciplinare e della sanzione.

  • art. 1 l. 241/1990

    I principi di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa disciplinare risultano rispettati attraverso l’istruttoria approfondita e la motivazione coerente sulla scelta della destituzione.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento non impone una specifica sanzione, ma richiede che la scelta disciplinare sia sorretta da istruttoria, motivazione e proporzionalità verificabili.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamando l’art. 91 c.p.c., il giudice ha posto le spese del grado a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio disciplinare davanti alla pubblica amministrazione, la sentenza penale irrevocabile di condanna vincola l’amministrazione quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla riferibilità all’incolpato, ma non impedisce una autonoma valutazione della gravità disciplinare dei medesimi fatti e della sanzione applicabile.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità disciplinare nella scelta della sanzione, ma deve verificare che essa sia sorretta da un’istruttoria adeguata, da motivazione logica e coerente e dal rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità e progressività, escludendo manifeste abnormità, illogicità, irragionevolezza o travisamenti.
  • In materia disciplinare, l’obbligo di motivazione può essere assolto anche mediante motivazione per relationem e può risultare attenuato quando siano puntualmente descritti fatti di particolare gravità, incompatibili con una significativa riduzione della sanzione.
  • La destituzione di un appartenente alla Polizia di Stato può essere ritenuta proporzionata quando una pluralità di condotte dolose, comprendenti violazioni delle procedure di servizio, falsità nella documentazione e abuso del ruolo, dimostri la compromissione irreversibile del rapporto fiduciario e delle qualità morali necessarie all’esercizio della funzione.
  • La valutazione disciplinare può tenere conto, oltre che del fatto principale, della condotta complessiva dell’incolpato, dei precedenti disciplinari e professionali e delle concrete modalità di commissione dell’illecito, purché tali elementi siano esplicitati nell’istruttoria e nella motivazione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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