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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25430/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda del dirigente medico. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, mentre ha posto a carico del lavoratore le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente medico di azienda sanitaria aveva agito per ottenere le differenze retributive asseritamente dovute per aver svolto, dal 1° marzo 2005 e per un periodo pluriennale, le funzioni di primario di anestesia e rianimazione in sostituzione del titolare cessato dal servizio. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva invece riconosciuto il diritto al trattamento economico del II livello dirigenziale, al netto dell'indennità già percepita ai sensi dell'art. 18, comma 7, del c.c.n.l. 8 giugno 2000, a decorrere dal dodicesimo mese successivo all'inizio della sostituzione. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul lavoro dirigenziale sanitario e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che la sostituzione del dirigente medico non integra mansioni superiori e che, essendo già corrisposta l'indennità di sostituzione prevista dal c.c.n.l., nulla altro era dovuto; 2) vizio di motivazione della sentenza d'appello; 3) violazione dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 per l'illegittimo cumulo di rivalutazione e interessi. Il lavoratore è rimasto intimato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15, 15-bis, 15-ter

    Richiamato per escludere che la disciplina della dirigenza medica consenta l'applicazione dell'art. 2103 c.c. alla sostituzione temporanea del primario.

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 19-24

    Richiamato quale cornice del rapporto dirigenziale pubblico, incentrata sulla disciplina speciale e sulla determinazione collettiva del trattamento economico.

  • c.c.n.l. area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. 8 giugno 2000, art. 18

    Le sostituzioni del dirigente medico non configurano mansioni superiori; al sostituto non spetta alcun emolumento per i primi due mesi, poi solo l'indennità mensile prevista dal contratto collettivo. La prosecuzione oltre i termini massimi non trasforma la prestazione in mansioni superiori né fa sorgere il diritto al trattamento economico del titolare.

  • art. 2103 c.c.

    Ritenuto inapplicabile alla sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., perché la sostituzione avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata nei motivi di ricorso per denunciare la violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Norma evocata nel secondo motivo per lamentare un vizio motivazionale della sentenza di merito.

  • art. 22, comma 36, L. 23 dicembre 1994, n. 724

    Norma richiamata nel terzo motivo sulla disciplina del cumulo tra rivalutazione e interessi; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 36 Cost.

    Ritenuto non violato dalla disciplina collettiva della sostituzione, considerata adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specifica.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • La sostituzione temporanea del dirigente medico nell'ambito della dirigenza sanitaria, prevista e regolata dalla contrattazione collettiva, non integra svolgimento di mansioni superiori quando avviene all'interno di un ruolo e livello unico della dirigenza.
  • Se il contratto collettivo disciplina espressamente l'indennità spettante al sostituto, tale disciplina è da considerarsi esaustiva del trattamento economico dovuto, anche se l'incarico si protrae oltre il termine massimo previsto per la copertura provvisoria del posto.
  • La proroga o la protrazione dell'incarico sostitutivo oltre i termini contrattuali integra una violazione dell'obbligo della pubblica amministrazione di concludere tempestivamente la procedura di copertura del posto, ma non determina automaticamente un diritto del sostituto al trattamento economico del titolare.
  • La mancata tempestiva copertura del posto vacante non si traduce, nei confronti del dirigente sostituto, in un inadempimento contrattuale idoneo a fondare la pretesa alle differenze retributive del posto dirigenziale superiore.
  • Quando la questione di diritto è ormai chiarita da un orientamento consolidato e non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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