Cassazione Civile, Ordinanza n. 22593/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La titolare di una ditta individuale aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del decreto dirigenziale con cui la Regione aveva revocato un finanziamento di euro 63.508,40 concesso nell'ambito delle agevolazioni previste dalla legge n. 215/1992 per l'imprenditoria femminile. La revoca era stata disposta perché, allo scadere del cd. anno a regime, le unità lavorative annue (ULA) risultavano 2,8 anziché 5, con uno scostamento ritenuto superiore a quello consentito. La ricorrente sosteneva che nel calcolo delle ULA dovessero essere considerate anche le ore di straordinario e le ferie non godute; aggiungeva inoltre che due lavoratrici irregolari non erano state computate per incompletezze della procedura di regolarizzazione presso l'INPS, ascrivibili all'ente previdenziale. In cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 29 del d.l. n. 83/2012, assumendo che la norma avesse eliminato l'obbligo di rispettare gli indicatori e reso i contributi a fondo perduto; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo alle istanze di emersione del lavoro sommerso e motivazione apparente sulla mancata regolarizzazione presso l'INPS; 3) violazione delle norme regolamentari e ministeriali sul calcolo delle ULA, per non avere la Corte territoriale incluso straordinario e ferie non godute.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché introduceva una questione nuova non trattata nei giudizi di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata: l'irrilevanza delle ragioni dell'incompletezza della procedura INPS, essendo onere della ricorrente assumere lavoratori regolari, non potendosi trasferire sull'ente previdenziale le conseguenze dell'irregolarità originaria. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che sia il tribunale sia la corte d'appello avevano correttamente escluso dal calcolo delle ULA il lavoro straordinario e le ferie non godute, in quanto non rientranti nei criteri di computo coerenti con la finalità della misura, volta a promuovere l'occupazione e non il maggior ricorso al lavoro straordinario. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.l. n. 83/2012, art. 29
La Corte ha escluso che la norma potesse essere invocata per introdurre in cassazione una questione nuova non trattata nei gradi di merito.
d.p.r. n. 314/2000, art. 20, comma 1, lett. d)
Richiamato come base normativa dei criteri di calcolo delle ULA, letti in coerenza con la finalità di incremento dell'occupazione.
D.M. 2 febbraio 2001, art. 1, lett. f)
Interpretato nel senso che il calcolo delle ULA deve attenersi ai criteri previsti, senza includere straordinario e ferie non godute.
Circolare esplicativa 2002
Considerata non idonea a imporre il computo del lavoro straordinario, poiché non lo prevede espressamente.
L. n. 215/1992
Rilevata quale legge istitutiva del finanziamento per l'imprenditoria femminile, la cui ratio è la promozione dello sviluppo dell'occupazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non devolute ai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuovo esame del merito sotto la veste della violazione di legge.
- Quando un contributo pubblico è condizionato al mantenimento di determinati livelli occupazionali, il calcolo delle unità lavorative deve seguire i criteri normativi specifici e non può essere alterato includendo voci non previste, se incompatibili con la finalità di incremento dell'occupazione.
- L'eventuale irregolarità originaria dei rapporti di lavoro non può essere neutralizzata invocando l'incompletezza o i tempi della procedura amministrativa di emersione, ove la regolarizzazione tempestiva fosse onere del beneficiario.
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