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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34740/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

La controversia

Nel giudizio di merito due proprietari confinanti chiedevano l’accertamento della violazione delle distanze legali e dei regolamenti edilizi locali da parte del manufatto realizzato dalla vicina, con ordine di rimozione o conformazione dell’opera e risarcimento del danno. La convenuta si difendeva sostenendo, tra l’altro, che la pretesa fosse incompatibile con una precedente transazione e proponeva domanda riconvenzionale risarcitoria. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea, ritenendo violata la disciplina sulle distanze, e condannava la convenuta anche al risarcimento. In appello la decisione veniva in parte confermata, con riduzione del risarcimento. In Cassazione la convenuta proponeva quattro motivi: 1) violazione delle norme sulle distanze e del regolamento edilizio comunale, sostenendo che la disciplina locale consentisse la costruzione sul confine o in aderenza, con operatività del criterio della prevenzione e rispetto della normativa sismica; 2) omesso esame del fatto decisivo che il muro realizzato dagli attori sarebbe esso stesso una costruzione, con conseguente applicabilità della prevenzione e possibilità di costruire in aderenza; 3) violazione degli artt. 872 c.c. e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di avanzamento del manufatto fino al confine, in alternativa all’arretramento, quale modalità di eliminazione dell’illecito edilizio; 4) violazione dell’art. 1226 c.c. e nullità della sentenza per mancata motivazione sui criteri equitativi di quantificazione del danno. Gli attori resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale contro la riduzione del risarcimento. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo del ricorso principale, affermando che, in materia di distanze tra costruzioni, l’eliminazione della situazione illegittima può avvenire non solo mediante arretramento alla distanza legale, ma anche mediante avanzamento fino al confine quando la normativa locale lo consenta; il giudice di merito, se sollecitato, deve esaminare anche questa alternativa e non può considerarla nuova inammissibile solo perché non prospettata in primo grado. Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio, con assorbimento degli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese di legittimità. La decisione di rinvio dovrà riesaminare la domanda di eliminazione dell’illecito edilizio alla luce del principio secondo cui, quando consentito dalla normativa locale, il manufatto può essere regolarizzato anche mediante avanzamento fino al confine e non soltanto mediante arretramento.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per impugnare va calcolato dalla data di deposito della sentenza, e la notifica del ricorso avvenuta entro sei mesi è tempestiva.

  • artt. 873 ss. c.c.

    disciplinano le distanze legali tra costruzioni e il relativo regime di illegittimità edilizia tra confinanti.

  • art. 872 c.c.

    la violazione delle norme sulle distanze può essere eliminata non solo con l’arretramento del manufatto, ma anche con il suo avanzamento fino al confine se la normativa locale lo consente.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può omettere di pronunciarsi sulla domanda di regolarizzazione alternativa del manufatto se ritualmente sottoposta alla sua attenzione.

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione del danno può avvenire equitativamente, ma resta necessario un ancoraggio motivazionale ai criteri adottati.

  • art. 380 bis c.p.c.

    è richiamata la proposta del consigliere delegato nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • In materia di distanze legali tra costruzioni, quando la normativa urbanistica locale consente la costruzione sul confine o in aderenza, l’eliminazione della situazione illegittima non è limitata al solo arretramento dell’opera, ma può avvenire anche mediante avanzamento fino al confine.
  • La facoltà di regolarizzare il manufatto con una modalità alternativa di conformazione edilizia può essere sollecitata anche in appello, poiché si tratta di una modalità di esecuzione della decisione sull’illecito e non di una domanda nuova in senso preclusivo.
  • Il giudice di merito, ove investito della questione, deve esaminare espressamente tutte le alternative tecnicamente e giuridicamente idonee a ripristinare la legalità edilizia; la mancata considerazione di una soluzione consentita dall’ordinamento integra errore di diritto censurabile in cassazione.
  • La liquidazione equitativa del danno richiede comunque una motivazione che renda intelligibile il percorso seguito dal giudice, non essendo sufficiente un richiamo apodittico alla mera esistenza del pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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