Cassazione Civile, Ordinanza n. 23882/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2009 e 2010, ritenendo che somme periodiche di 50.000 euro, corrisposte al contribuente dal figlio in esecuzione di un atto stipulato nel 2004 collegato al trasferimento di un'azienda farmaceutica, costituissero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e quindi imponibili ai fini IRPEF. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi e aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR del Lazio aveva riformato la decisione, qualificando l'operazione come non riconducibile a una donazione tipica esente da imposta indiretta e ritenendo comunque imponibili le somme come assegni periodici. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulle donazioni e sull'imposta sulle successioni e donazioni, sostenendo che l'esenzione fiscale dovesse applicarsi anche alla donazione indiretta; 2) violazione della disciplina codicistica delle donazioni, contestando la ricostruzione dell'operazione come negozio trilaterale; 3) violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, censurando la lettura della causa dell'atto come riequilibrio patrimoniale tra eredi; 4) violazione dell'art. 50 TUIR e delle norme sull'imposta sulle donazioni, sostenendo l'inapplicabilità del richiamo al patto di famiglia.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i quattro motivi e li ha ritenuti inammissibili oltre che infondati. Ha osservato che le censure miravano in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa valutazione delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione della CTR: l'attribuzione periodica non derivava da una donazione tipica esente, ma da un onere modale/attribuzione a favore di terzo che, sul piano fiscale, rileva come assegno periodico imponibile ai sensi dell'art. 50 TUIR. Di conseguenza, l'avviso di accertamento è stato confermato. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 50 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
gli assegni periodici comunque denominati, non costituenti remunerazione di capitale o di lavoro, rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; nel caso di assegni periodici corrisposti in forza di donazione modale essi sono imponibili
art. 1 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
l'esenzione invocata dal ricorrente non è applicabile al caso, perché le somme sono state ritenute imponibili come reddito e non come liberalità fiscalmente esente
art. 58 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
gli oneri della donazione a favore di terzi determinati individualmente sono considerati donazioni a favore dei beneficiari, con rilevanza fiscale autonoma
art. 809 cod. civ.
richiamato in relazione alle liberalità non donative e alla loro disciplina
art. 769 cod. civ.
richiamato per la nozione di donazione
art. 782 cod. civ.
richiamato in tema di forma della donazione tipica
art. 793 cod. civ.
richiamato in tema di donazione modale e onere
artt. 1362 e 1363 cod. civ.
l'interpretazione dell'atto negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o motivazione inadeguata
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
il ricorso per cassazione per violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 50, comma 1, lettera i), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
comprende gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento e di donazione modale tra i redditi assimilati al lavoro dipendente
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, non può essere sostituita da una diversa lettura del testo se non in presenza di specifica violazione dei canoni legali di ermeneutica o di motivazione realmente insufficiente.
- Chi deduce la violazione delle regole di interpretazione contrattuale deve indicare puntualmente i canoni asseritamente violati e spiegare in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una interpretazione alternativa più favorevole.
- Gli assegni periodici corrisposti in forza di una donazione modale, quando non costituiscano remunerazione di capitale o di lavoro, sono fiscalmente attratti tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e non beneficiano dell'esenzione propria delle liberalità non imponibili come tali.
- Ai fini fiscali, un onere posto a carico del donatario e a favore di un soggetto terzo determinato può essere considerato come attribuzione autonoma rilevante nei confronti del beneficiario dell'onere.
- In sede di legittimità, le censure che mirano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa sono inammissibili anche se formalmente prospettate come violazione di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23804/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23813/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23814/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23816/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23817/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23820/2022 del 01/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →