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Sentenza

Sentenza del 09/04/2018 n. 406 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accertamento - Autotutela - Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi - Non necessita - Limiti - Termini di accertamento e giudicato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni per complessivi euro 118.700,75. L'Ufficio sosteneva che, dopo aver annullato in autotutela un precedente avviso viziato nella motivazione, fosse legittimo emettere un nuovo atto anche senza la sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi. Contestava inoltre la decisione nella parte in cui aveva escluso l'applicazione proporzionale dell'imposta di registro al decreto ingiuntivo e all'accordo transattivo, in ragione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, annullando l'avviso di liquidazione. Ha chiarito che l'Ufficio può sostituire un precedente atto, previamente annullato, entro i termini ordinari di accertamento e in assenza di giudicato, senza dover dimostrare la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi; nel caso concreto, l'integrazione della motivazione era sufficiente. Tuttavia, nel merito, ha ritenuto applicabile il principio di alternatività IVA-registro: le somme oggetto della transazione costituivano corrispettivi per prestazioni di servizi già soggette a IVA e non potevano essere nuovamente tassate con imposta di registro proporzionale. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Articolo 2-quater del decreto-legge n. 564/1994

    Richiamato in relazione al potere di autotutela dell'Amministrazione finanziaria. L'esercizio di tale potere consente l'annullamento e la sostituzione di un precedente atto viziato, nei limiti previsti dall'ordinamento.

  • Articolo 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per sostenere la possibilità di emettere un nuovo atto impositivo entro i termini di accertamento, senza che sia indispensabile la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

  • Articoli 53 e 97 della Costituzione

    Sono indicati come principi costituzionali coerenti con la permanenza del potere impositivo dell'Amministrazione fino alla scadenza dei termini di accertamento, purché non si determini una duplicazione dell'imposizione.

  • Articoli 22 e 69 del d.P.R. n. 131/1986

    L'articolo 22 riguarda l'enunciazione di atti e negozi giuridici non registrati; l'articolo 69 disciplina le sanzioni per l'omessa registrazione. Nel caso concreto, la pretesa tributaria e sanzionatoria è stata comunque travolta dall'annullamento dell'avviso.

  • Articolo 40, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986

    Per gli atti relativi a cessione di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa.

    Quando l'atto riguarda operazioni originariamente soggette a IVA, l'imposta di registro non può essere applicata in misura proporzionale, ma solo in misura fissa.

  • Articolo 52 del d.P.R. n. 131/1986

    È stato richiamato dall'Ufficio in relazione al principio di alternatività tra IVA e imposta di registro; la Commissione ha tuttavia confermato che, per le prestazioni di servizi soggette a IVA, non era dovuta l'imposta di registro proporzionale.

  • Articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato per la tassazione del decreto ingiuntivo. La sua applicazione deve essere coordinata con il principio di alternatività IVA-registro, sicché non è ammessa la tassazione proporzionale quando il rapporto sottostante è soggetto a IVA.

  • Articolo 9 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dall'Agenzia per la tassazione dell'accordo transattivo. La Commissione ha ritenuto prevalente la qualificazione sostanziale delle somme come corrispettivi di prestazioni di servizi soggette a IVA.

Massime di principio

  • L'emissione di un primo avviso non esaurisce il potere impositivo dell'Amministrazione: entro i termini di accertamento, l'Ufficio può annullare l'atto viziato e sostituirlo con uno nuovo, anche senza provare la sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi.
  • La sostituzione dell'atto è ammissibile solo se il precedente viene previamente annullato, non è intervenuto un giudicato sul rapporto e non si realizza una duplicazione dell'imposizione sul medesimo presupposto.
  • L'integrazione o correzione della motivazione può giustificare il nuovo atto; non è necessario che la nuova motivazione dipenda da fatti o documenti conosciuti solo successivamente.
  • Ai fini dell'imposta di registro occorre considerare la sostanza economica dell'operazione e il rapporto sottostante, non soltanto la forma dell'accordo o del decreto ingiuntivo.
  • Quando le somme derivano da cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette a IVA, opera il principio di alternatività: l'imposta di registro è normalmente dovuta in misura fissa e non proporzionale.
  • La qualificazione come transazione autonoma non consente automaticamente di applicare l'imposta di registro proporzionale, se le somme transatte rappresentano in realtà corrispettivi di operazioni commerciali soggette a IVA.

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