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Ordinanza

Ordinanza n. 882/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, successiva conferma della pericolosità sociale e avviso orale adottato ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 159/2011

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Sono stati riuniti due ricorsi connessi. Nel primo giudizio il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato su tre condanne penali per ricettazione, falsità ideologica e detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione degli artt. 4, 5, 9, 13, 26 e 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998, dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 445 c.p. e dell’art. 8 CEDU, sostenendo che le condanne non fossero automaticamente ostative, che mancasse una concreta e attuale valutazione della pericolosità sociale e che non fossero stati adeguatamente considerati i suoi legami familiari e affettivi, il lungo periodo di permanenza in Italia, l’integrazione lavorativa e le condizioni di salute. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota con cui la Questura, in asserita esecuzione delle precedenti ordinanze cautelari, aveva confermato la pericolosità sociale, richiamando le medesime condanne e un ulteriore arresto per possesso di stupefacenti, ritenuto dal ricorrente travisato e irrilevante, oltre che non adeguatamente istruito e motivato. Nel secondo giudizio ha impugnato l’avviso orale del Questore ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 159/2011, deducendo che il giudizio di pericolosità fosse fondato su un automatismo derivante dai precedenti penali, senza valutazione complessiva, concreta e attuale della personalità; ha inoltre prospettato sviamento e violazione dei principi di buona fede e corretta amministrazione, sostenendo il carattere ritorsivo e strumentale della misura. L’Amministrazione ha sostenuto la compatibilità della condotta e del tenore di vita del ricorrente con un’abituale dedizione alla commissione di reati.

La decisione

Il Collegio ha riunito i due ricorsi per evidente connessione soggettiva e oggettiva e ha disposto incombenti istruttori, senza definire nel merito le domande di annullamento. Ha rilevato la necessità di acquisire documentati chiarimenti dalla Questura di Sassari sulla vicenda dell’arresto del ricorrente, anche perché essa sembrerebbe essersi conclusa con l’archiviazione per estraneità ai fatti, nonché sulle condanne per ricettazione e falsità ideologica, qualificate dall’Amministrazione come recenti. Quanto all’avviso orale, ha ordinato di chiarire i fatti e l’epoca cui si riferiscono i richiami ai delitti di sostituzione di persona e furto in abitazione e di acquisire la nota dell’Ufficio immigrazione del 6 agosto 2025 con cui era stata richiesta l’applicazione della misura. Gli incombenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata al 23 settembre 2026; le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • artt. 4, 5, 9, 13, 19, comma 2, lett. d-bis, e 26 d.lgs. 286/1998

    Le disposizioni sono richiamate con riferimento al rinnovo del permesso di soggiorno, alla valutazione della pericolosità sociale, ai precedenti penali, ai legami familiari e alle condizioni di salute dello straniero; il Collegio ha ritenuto necessari chiarimenti istruttori per verificare la concreta e attuale pericolosità.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato in relazione alla dedotta carenza di motivazione degli atti impugnati.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato con riguardo alle osservazioni presentate dal ricorrente prima dell’adozione del diniego e alla dedotta omessa considerazione delle condizioni personali, familiari, lavorative e sanitarie.

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    Costituisce la base normativa dell’avviso orale impugnato; il Collegio ha disposto l’acquisizione di elementi utili a verificare i presupposti fattuali e l’attualità della pericolosità sociale.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    È la disposizione incriminatrice relativa alla condanna per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, sulla cui valenza ostativa automatica l’Amministrazione aveva fondato il diniego e rispetto alla quale una precedente ordinanza aveva escluso l’automatismo.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno non può fondarsi, quando la fattispecie non prevede un automatismo ostativo applicabile, sulla mera elencazione di precedenti penali, ma richiede una valutazione concreta, complessiva e attuale della pericolosità dello straniero.
  • La valutazione della pericolosità sociale deve poggiare su fatti verificati e correttamente qualificati; quando l’Amministrazione richiama un arresto o altri episodi non definiti con condanna, il giudice può ordinare l’acquisizione della relativa documentazione per verificare la riferibilità dei fatti all’interessato e la loro effettiva rilevanza.
  • Un avviso orale ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 159/2011 richiede l’accertamento dei presupposti fattuali della misura e una motivazione idonea a rendere comprensibile la valutazione della pericolosità, inclusa la sua attualità; il richiamo indifferenziato a precedenti penali non esaurisce tale onere.
  • Quando l’Amministrazione adotta un nuovo atto in asserita esecuzione di un ordine giudiziale di riesame, deve procedere a una valutazione effettiva e non meramente riproduttiva degli elementi già utilizzati, verificando criticamente i fatti rilevanti e motivando sulle circostanze personali dedotte dall’interessato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMisure prefettizie di sicurezzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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