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Sentenza

Sentenza del 15/03/2016 n. 503 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Risposta ad interpello disapplicativo - E' atto impugnabile per il diritto del contribuente ad esporre la sua posizione davanti ad una giurisdizione di controllo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risposta negativa all’interpello disapplicativo è stata ritenuta impugnabile. Sebbene l’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 contenga un’elencazione tassativa degli atti impugnabili, tale tassatività non esclude l’impugnazione di altri atti quando siano immediatamente lesivi della sfera giuridica del contribuente. È stato quindi riconosciuto il diritto del contribuente a sottoporre l’atto al giudice tributario.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la risposta negativa all’interpello disapplicativo, sostenendo che essa fosse impugnabile perché idonea a incidere immediatamente sulla sua posizione giuridica e perché il contribuente ha diritto di sottoporre la propria posizione al controllo giurisdizionale. La questione riguardava il rapporto tra l’elencazione degli atti impugnabili prevista dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e la possibilità di impugnare atti non espressamente inclusi nell’elenco.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L’elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma non impedisce di impugnare atti diversi da quelli espressamente indicati quando producano un’immediata lesione della posizione giuridica del contribuente.

  • Art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La risposta negativa a un interpello disapplicativo può essere impugnata se è idonea a incidere immediatamente sulla sfera giuridica del destinatario.

  • Sentenza della Corte di cassazione 5 ottobre 2012, n. 17010

    Un atto dell’Amministrazione finanziaria, anche se non incluso formalmente nell’elenco dell’art. 19, può essere impugnabile quando abbia natura sostanzialmente lesiva e produca effetti immediati sul contribuente.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, la mancata inclusione formale di un atto nell’elenco dell’art. 19 non esclude automaticamente la sua impugnabilità.
  • Il criterio decisivo è verificare se l’atto produca un effetto immediatamente lesivo e concreto sulla posizione giuridica o fiscale del contribuente.
  • Le risposte negative a interpelli o altri atti dell’Amministrazione possono essere contestati quando determinano conseguenze attuali, senza dover attendere necessariamente l’emanazione di un successivo atto impositivo.
  • La tutela giurisdizionale deve essere interpretata in modo da garantire al contribuente la possibilità di sottoporre a un giudice gli atti amministrativi che incidono concretamente sui suoi diritti o interessi fiscali.

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