Sentenza del 15/03/2016 n. 503 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Risposta ad interpello disapplicativo - E' atto impugnabile per il diritto del contribuente ad esporre la sua posizione davanti ad una giurisdizione di controllo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risposta negativa all’interpello disapplicativo è stata ritenuta impugnabile. Sebbene l’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 contenga un’elencazione tassativa degli atti impugnabili, tale tassatività non esclude l’impugnazione di altri atti quando siano immediatamente lesivi della sfera giuridica del contribuente. È stato quindi riconosciuto il diritto del contribuente a sottoporre l’atto al giudice tributario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la risposta negativa all’interpello disapplicativo, sostenendo che essa fosse impugnabile perché idonea a incidere immediatamente sulla sua posizione giuridica e perché il contribuente ha diritto di sottoporre la propria posizione al controllo giurisdizionale. La questione riguardava il rapporto tra l’elencazione degli atti impugnabili prevista dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e la possibilità di impugnare atti non espressamente inclusi nell’elenco.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma non impedisce di impugnare atti diversi da quelli espressamente indicati quando producano un’immediata lesione della posizione giuridica del contribuente.
Art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La risposta negativa a un interpello disapplicativo può essere impugnata se è idonea a incidere immediatamente sulla sfera giuridica del destinatario.
Sentenza della Corte di cassazione 5 ottobre 2012, n. 17010
Un atto dell’Amministrazione finanziaria, anche se non incluso formalmente nell’elenco dell’art. 19, può essere impugnabile quando abbia natura sostanzialmente lesiva e produca effetti immediati sul contribuente.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la mancata inclusione formale di un atto nell’elenco dell’art. 19 non esclude automaticamente la sua impugnabilità.
- Il criterio decisivo è verificare se l’atto produca un effetto immediatamente lesivo e concreto sulla posizione giuridica o fiscale del contribuente.
- Le risposte negative a interpelli o altri atti dell’Amministrazione possono essere contestati quando determinano conseguenze attuali, senza dover attendere necessariamente l’emanazione di un successivo atto impositivo.
- La tutela giurisdizionale deve essere interpretata in modo da garantire al contribuente la possibilità di sottoporre a un giudice gli atti amministrativi che incidono concretamente sui suoi diritti o interessi fiscali.
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