Sentenza n. 9974/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale numero di protocollo QC/63401/2025 del 20 maggio 2025, avente ad oggetto "Rettifica della graduatoria definitiva afferente l'Avviso pubblico per l'affidamento dei n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del Litorale di Roma Capitale, per finalità turistiche e ricreative, giusta Determinazione Dirigenziale rep. N. QC/462/2025, prot. N. QC/14486/2025 approvata con Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO QC/1398/2025 del 16/05/2025 NUMERO PROTOCOLLO QC/60555/2025 del 16/05/2025" e del relativo Allegato A; - della determinazione dirigenziale numero di protocollo QC/60555/2025 del 16 maggio 2025, avente ad oggetto "Presa d'atto della graduatoria redatta dalla Commissione Giudicatrice dell'Avviso pubblico per l'affidamento dei n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del Litorale di Roma Capitale, per finalità turistiche e ricreative, giusta Determinazione Dirigenziale rep. N. QC/462/2025, prot. N. QC/14486/2025 approvata con Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO QC/1398/2025 del 16/05/2025 NUMERO PROTOCOLLO QC/60555/2025 del 16/05/2025" e del relativo Allegato A; - del prospetto degli aggiudicatari e di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate della Commissione giudicatrice e della relativa nota di istituzione della Commissione; - dei verbali delle sedute del Seggio di Gara e della relativa nota di istituzione del Seggio di Gara; - dell'Avviso pubblico, pubblicato in data 14 febbraio 2025, di indizione della procedura, avente ad oggetto "l'affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del Litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative", nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti, - della determinazione dirigenziale numero di protocollo QC/109233 del 5 agosto 2025, avente ad oggetto “Verbale gara telematica n. 4788. Avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative (Determinazione Dirigenziale n. QC/462/2025 del 14/02/2025, prot. QC/2025/14486” e del relativo Allegato A; - della determinazione dirigenziale numero di protocollo QC/109332/2025 del 5 agosto 2025, avente ad oggetto “Rettifica graduatoria definitiva afferente l’Avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del Litorale di Roma Capitale, per finalità turistiche e ricreative, giusta Determinazione Dirigenziale rep. n. QC/462/2025, prot. n. QC/14486/2025, approvata con Determinazione Dirigenziale numero repertorio QC/1443/2025 del 20/05/2025 numero protocollo QC/63401/2025 del 20/05/2025” e del relativo Allegato A; - della determinazione dirigenziale numero protocollo QC/110479/2025 del 08/08/2025 avente ad oggetto “Stipula delle concessioni demaniali marittime afferenti l’Avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del Litorale di Roma Capitale, per finalità turistiche e ricreative, giusta Determinazione Dirigenziale rep. n. QC/462/2025, prot. n. QC/14486/2025, per la stagione balneare 2026”; nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto; e per la conseguente statuizione dell’obbligo dell’Amministrazione resistente a disporre l’aggiudicazione della Procedura, per il Lotto in contestazione, previa eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato; ovvero, in subordine, disporre la rivalutazione delle offerte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura per l’affidamento di 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale, comprese graduatorie, verbali di gara, rettifiche e successivi atti di stipula delle concessioni
Esito
Favorevole al resistente (stazione concedente e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva per l’affidamento di concessioni demaniali marittime a finalità turistiche e ricreative, inclusi l’avviso pubblico, le determinazioni di approvazione e rettifica della graduatoria, gli allegati, i verbali della commissione giudicatrice e del seggio di gara, nonché, con motivi aggiunti, gli atti successivi relativi alla gara telematica, alla rettifica della graduatoria e alla stipula delle concessioni. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’aggiudicazione del lotto controverso previa eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, ovvero in subordine la rivalutazione delle offerte. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 16 aprile 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito dell’impugnativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente. Non è stata quindi svolta alcuna valutazione sulla legittimità degli atti di gara, delle graduatorie, delle aggiudicazioni o delle concessioni stipulate. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione della novità delle questioni sottese alla controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito comporta l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, dichiarata dalla parte ricorrente e rilevata dal giudice, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla definizione della controversia, l’improcedibilità si estende anche ai motivi aggiunti aventi a oggetto ulteriori atti della medesima vicenda procedimentale.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non implica una pronuncia sulla legittimità o illegittimità degli atti impugnati.
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