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Sentenza

Sentenza n. 329/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione - del provvedimento di ammonimento del -OMISSIS-della Questura di Ancona; - del provvedimento di sospensione del titolo autorizzativo di polizia n. -OMISSIS-(porto d'armi per uso sportivo); - del ritiro cautelare di arma ai sensi dell'art. 39, comma 2 del T.U.L.P.S., di cui al verbale del 19/3/2023.

Giustizia amministrativa202300234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ammonimento del Questore per atti persecutori, sospensione del porto d'armi per uso sportivo e ritiro cautelare dell'arma ai sensi dell'art. 39, comma 2, T.U.L.P.S.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato ai sensi dell'art. 8 l. n. 38/2009, nonché i conseguenti provvedimenti di sospensione del porto d'armi e di ritiro cautelare dell'arma. Ha dedotto, in primo luogo, violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, sviamento, irrazionalità, contraddittorietà e difetto di motivazione, sostenendo che l'ammonimento fosse fondato sulla sola versione dell'ex compagna, priva di riscontri oggettivi, e che messaggi e telefonate riguardassero prevalentemente la gestione del figlio minore. Ha contestato altresì le accuse di appostamenti, minacce, epiteti razzisti e condotte persecutorie, invocando il proprio ruolo professionale e la propria formazione nel settore della sicurezza. In secondo luogo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, degli artt. 1, 3, 7, 10 e 10-bis l. n. 241/1990 e dell'art. 41 CDFUE, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata possibilità di fornire la propria versione dei fatti; ha escluso la sussistenza di un'urgenza tale da giustificare l'omissione. In terzo luogo ha censurato i provvedimenti conseguenti per illegittimità derivata e per violazione dell'art. 138 T.U.L.P.S., sostenendo che la mera denuncia o querela non potesse giustificare la sospensione del titolo e il ritiro dell'arma in assenza di accertamento penale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto all'ammonimento, ha rilevato che dagli atti emergevano elementi specifici e convergenti: reiterate telefonate e messaggi, anche ravvicinati; l'inseguimento in automobile dell'ex compagna e del nuovo partner, con richiesta di intervento dei Carabinieri; l'ostilità verso il nuovo compagno; una registrazione audio contenente la minaccia di una "cannonata" qualora il figlio frequentasse tale persona; dichiarazioni testimoniali dei genitori della presunta vittima. Tali elementi consentivano una prognosi di sussistenza di atti persecutori, anche se alcune condotte, considerate singolarmente, non sarebbero state decisive. La querela presentata dal ricorrente per percosse è stata ritenuta irrilevante, sia perché riferita a fatti risalenti a un periodo diverso, sia perché non dimostrava che il ricorrente avesse subito le conseguenze tipiche degli atti persecutori; il relativo procedimento penale era stato archiviato. Il giudice ha precisato che l'ammonimento ha funzione preventiva e non richiede che gli atti persecutori abbiano già raggiunto un livello massimo di gravità né che si siano prodotte conseguenze irreparabili. La professione e la preparazione della vittima nel settore della sicurezza non escludono lo stato di disagio, soprattutto quando la minaccia proviene da una persona legata da rapporti sentimentali o familiari e coinvolge un minore. Quanto alla partecipazione procedimentale, il TAR ha affermato che l'omissione della comunicazione di avvio non è automaticamente esclusa né automaticamente necessaria nei procedimenti ex art. 8 l. n. 38/2009: spetta al Questore valutare, in concreto, se gli elementi disponibili e l'urgenza consentano di provvedere senza contraddittorio preventivo. Nel caso concreto, la documentazione acquisita, l'integrazione della richiesta e l'acquisizione delle testimonianze rendevano non eccessivo il tempo trascorso e giustificavano l'assenza della comunicazione di avvio. I provvedimenti di sospensione del porto d'armi e di ritiro cautelare dell'arma sono stati ritenuti atti dovuti e vincolati conseguenti a un ammonimento definitivo ed efficace. L'art. 138 T.U.L.P.S. non era pertinente, poiché la giurisprudenza richiamata dal ricorrente riguardava la diversa ipotesi della mera denuncia penale, mentre nel caso concreto il presupposto era un provvedimento amministrativo di ammonimento. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 l. n. 38/2009

    L'ammonimento per atti persecutori è una misura preventiva adottabile sulla base di elementi istruttori idonei a fondare una prognosi di pericolo; non è necessario che gli atti abbiano raggiunto il massimo livello di gravità o prodotto conseguenze irreparabili.

  • art. 39, comma 2, T.U.L.P.S.

    Consente il ritiro cautelare dell'arma; nel caso esaminato il ritiro è stato ritenuto conseguente all'ammonimento di polizia.

  • art. 138 T.U.L.P.S.

    La disciplina richiamata dal ricorrente sulla mera denuncia penale non è stata ritenuta applicabile, poiché i provvedimenti contestati trovavano fondamento nell'ammonimento amministrativo, non in una semplice denuncia.

  • artt. 1, 3, 7, 10 e 10-bis l. n. 241/1990

    Le garanzie partecipative e l'obbligo di motivazione devono essere valutati tenendo conto della natura preventiva e dell'urgenza del procedimento di ammonimento; l'omissione della comunicazione di avvio richiede una valutazione concreta degli elementi disponibili.

  • art. 41 CDFUE

    Richiamato dal ricorrente a fondamento delle garanzie partecipative, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 612-bis c.p.

    La fattispecie degli atti persecutori è distinta dai reati di percosse e lesioni; la condotta della presunta vittima rileva solo se idonea a rendere inverosimile la richiesta di ammonimento.

Massime di principio

  • L'ammonimento per atti persecutori può essere adottato quando gli elementi acquisiti dall'amministrazione, valutati complessivamente, consentano una prognosi concreta di condotte persecutorie e di pericolo per la vittima; non è necessario che ogni singolo episodio integri autonomamente la fattispecie né che si siano già verificate conseguenze irreparabili.
  • La funzione preventiva dell'ammonimento non esonera il Questore dall'acquisizione e dalla valutazione di elementi istruttori concreti: la mera narrazione della persona richiedente, non adeguatamente verificata, non è di per sé sufficiente. Sono invece idonei a sorreggere il provvedimento elementi convergenti quali comunicazioni reiterate, inseguimenti, minacce registrate e dichiarazioni testimoniali.
  • Nei procedimenti di ammonimento la comunicazione di avvio non è oggetto di una deroga generalizzata, ma la sua omissione può essere giustificata in concreto dalla natura preventiva del potere e dall'urgenza, quando gli elementi disponibili consentano già una prognosi di pericolo e il contraddittorio non sia necessario per chiarire circostanze obiettivamente controverse.
  • La professione o la preparazione della presunta vittima nel settore della sicurezza non escludono, di per sé, la sussistenza di uno stato di disagio o di timore derivante da atti persecutori, soprattutto quando la minaccia provenga da una persona legata alla vittima da rapporti familiari o sentimentali e coinvolga soggetti a essa vicini.
  • La denuncia o querela presentata dalla persona destinataria dell'ammonimento contro la presunta vittima non neutralizza automaticamente il provvedimento: rileva solo se, per contenuto, datazione e collegamento con i fatti denunciati, sia idonea a rendere inverosimile la richiesta di ammonimento.
  • La sospensione del titolo di polizia e il ritiro cautelare dell'arma possono costituire conseguenze vincolate di un ammonimento amministrativo definitivo ed efficace; la giurisprudenza relativa all'insufficienza della mera denuncia penale non si applica quando il presupposto sia un autonomo provvedimento amministrativo di ammonimento.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

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