Sentenza n. 4147/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di assegnazione al minore di un numero insufficiente di ore settimanali di sostegno, inizialmente 18 e poi 25, a fronte di un orario scolastico di 30 ore
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore del minore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’assegnazione di un monte ore di sostegno inferiore all’intero orario scolastico, chiedendo l’assegnazione di un docente per 30 ore settimanali e, con motivi aggiunti, l’annullamento del successivo provvedimento che aveva assegnato 25 ore. La censura riguardava l’insufficiente considerazione della grave disabilità del minore, del fabbisogno individuale accertato nel PEI e delle indicazioni formulate dal Consiglio di classe e dal GLO. In particolare, venivano dedotti il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, poiché l’assegnazione non risultava coerente con la verifica finale del PEI dell’anno precedente e con il verbale del GLO, che aveva rilevato la necessità della presenza del docente di sostegno per l’intero periodo di permanenza a scuola. La motivazione dell’amministrazione appariva inoltre stereotipata e fondata su criteri astratti collegati alla tipologia di scuola, alle esigenze organizzative e al contenimento della spesa, anziché sulle esigenze individuali del minore.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, poiché, in esecuzione dei provvedimenti cautelari, l’amministrazione aveva successivamente assegnato al minore un docente di sostegno per l’intero orario scolastico di 30 ore. Tuttavia, su richiesta della ricorrente e ai fini dell’eventuale tutela risarcitoria, il Collegio ha accertato l’illegittimità degli atti impugnati ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Gli atti sono stati ritenuti illegittimi perché non avevano considerato l’effettivo fabbisogno del minore con grave disabilità, risultavano contraddittori rispetto al PEI e al verbale del GLO e non erano sorretti da un’adeguata istruttoria e da una motivazione individualizzata. Il sostegno deve essere calibrato sulle concrete esigenze dell’alunno e, nelle situazioni di gravità, può giungere alla copertura integrale dell’orario scolastico; non sono sufficienti motivazioni standardizzate basate su esigenze organizzative o di contenimento della spesa. Le amministrazioni resistenti sono state condannate, in solido, al pagamento di 2.000 euro per spese e compensi di lite, in ragione della soccombenza virtuale.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori
Consente al giudice di accertare l’illegittimità dell’atto, pur dichiarando improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, quando il ricorrente dimostri un interesse ai fini di un possibile giudizio risarcitorio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 93 c.p.c.
Consente l’attribuzione delle spese al difensore che abbia dichiarato di averne anticipato gli esborsi e ne abbia fatto richiesta.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando l’annullamento dell’atto è divenuto inutile per effetto di un successivo provvedimento amministrativo favorevole, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; tuttavia, se il ricorrente manifesta un interesse ai fini risarcitori, il giudice può accertare l’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
- La quantificazione delle ore di sostegno per un alunno con grave disabilità deve essere fondata sul fabbisogno educativo individuale risultante dal PEI e dagli accertamenti del GLO e del Consiglio di classe, non su criteri astratti collegati alla tipologia di istituto o a esigenze organizzative generali.
- L’assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore a quello necessario deve essere sorretta da un’istruttoria concreta e da una motivazione individualizzata, che considerino la condizione dell’alunno e l’evoluzione delle sue esigenze; l’omessa considerazione di tali elementi integra difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
- Nelle situazioni di grave disabilità, il sostegno scolastico può essere assegnato per l’intero orario settimanale di frequenza quando ciò risulti necessario per garantire il diritto all’istruzione, l’inclusione scolastica e il raggiungimento degli obiettivi del PEI; esigenze organizzative o di contenimento della spesa non possono, da sole, giustificare una riduzione del sostegno necessario.
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