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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22624/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in sei motivi: (1) vizio di correlazione tra motivazione e dispositivo (asserita incongruenza tra assoluzione motivata e dispositivo); (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale, con richiamo a operazioni di disposizione patrimoniale e a una fidejussione sottoscritta dall'imputato; (3) vizio di motivazione per aver ritenuto assenti riscontri documentali di corresponsioni, non considerando che l'imputato, dimessosi da amministratore, non poteva accedere alla contabilità; (4) contestazione della qualificazione come distrazione di somme corrisposte al dipendente Saggio e travisamento della prova riguardo a 50.000 euro attribuiti all'imputato come compenso da amministratore, legittimato da delibera assembleare; (5) e (6) censure sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rilievo di eccessività delle pene accessorie e mancata riduzione delle stesse in relazione al rito abbreviato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato (la correlazione tra motivazione e dispositivo era chiara: assoluzione per bancarotta documentale e condanna per bancarotta patrimoniale) e i motivi 2-4 inammissibili perché attengono a censure di fatto non sindacabili in Cassazione. Le censure sul trattamento sanzionatorio sono state giudicate manifestamente infondate poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; inoltre la riduzione prevista per il rito abbreviato (art. 442, comma 2 c.p.p.) riguarda solo la pena principale e non le pene accessorie. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 217 legge fallimentare

    Riferita alla contestazione iniziale: comportamento omissivo consistente nel non aver chiesto il fallimento aggravando il dissesto; la Corte d'Appello ha prosciolto il ricorrente per tale fattispecie (anche per effetto di prescrizione intervenuta).

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati come principi che regolano la determinazione della pena e che legittimano l'ampia discrezionalità del giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio, salvo vizi di illogicità o arbitrio.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Interpretato dalla Corte nel senso che la diminuzione speciale prevista per il rito abbreviato opera solo sulla pena principale e non sulle pene accessorie.

  • Orientamenti giurisprudenziali (es. Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402 e altre pronunce citate)

    Richiamati per affermare il limite del sindacato di legittimità nei confronti della valutazione di merito: la Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione del fatto fatta dal giudice di merito, salvo vizi logici o violazioni di legge.

Massime di principio

  • La Cassazione sindaca soltanto i vizi di diritto e la coerenza logica della motivazione: le valutazioni probatorie e la scelta fra versioni concorrenti dei fatti sono riservate al giudice di merito e, se sarebbero solo diverse o più favorevoli al ricorrente, non giustificano l'annullamento.
  • Se si contesta la legittimità di pagamenti a titolo di stipendio o compenso, è essenziale produrre o dimostrare l'esistenza di adeguata documentazione contabile e, per compensi di amministratore, delibere assembleari che li autorizzino; l'assenza di tali atti rende difficoltosa la riuscita della censura.
  • La semplice difficoltà di reperire documenti (ad es. per dimissioni dall'ufficio di amministratore) non esime il ricorrente dall'onere di allegazione probatoria: va dimostrato in modo concreto che documenti rilevanti erano effettivamente inaccessibili e ciò deve emergere dal processo.
  • Le censure sulla determinazione della pena devono evidenziare errori di diritto, illogicità o manifesta arbitrarietà per essere accolte in Cassazione; la discrezionalità del giudice di merito è ampia in materia di dosimetria della pena.
  • Nel rito abbreviato la diminuzione prevista dall'art. 442 c.p.p. si applica alla pena principale, non automaticamente alle pene accessorie: chi impugna deve quindi mirare specificamente a censurare eventuali eccessi nelle pene accessorie con argomentazioni giuridiche precise.
  • Quando la parte resistente (Pubblico Ministero/Procura) conclude per inammissibilità, la Corte di legittimità può dichiarare il ricorso inammissibile anche senza entrare compiutamente nel merito delle singole questioni di fatto, se le censure sono chiaramente attinenti alla valutazione probatoria di merito.

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