Cassazione Penale, Sentenza n. 12689/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 6/07/2022 con cui il Tribunale di Castrovillari ha respinto l'istanza, proposta in favore di Giuseppe Elia, diretta ad ottenere un permesso straordinario di guida in deroga alla sospensione della patente (sanzione amministrativa accessoria) disposta con sentenza del 24/09/2020. Il ricorrente deduceva: (i) vizio procedurale per mancata fissazione dell'udienza camerale e omessa partecipazione delle parti, con violazione del contraddittorio (art. 666 ss. cod. proc. pen.); (ii) vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, lamentando che il Giudice avrebbe frainteso la natura dell'istanza (permesso straordinario e non revoca della sanzione) e non avrebbe adeguatamente valutato la distanza dall'abitazione, la natura agricola dei luoghi di lavoro, l'assenza di mezzi alternativi e il venir meno della pericolosità sociale del richiedente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che le sanzioni amministrative accessorie (come la sospensione della patente) non rientrano nel genus delle pene accessorie e, pertanto, le questioni relative a tali sanzioni non sono devolute alla competenza del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. Di conseguenza l'originaria richiesta era manifestamente infondata e inammissibile; non era necessaria la fissazione dell'udienza camerale e il Giudice dell'esecuzione ha potuto decidere de plano. La Corte ha osservato che, sebbene il dispositivo dell'ordinanza impugnata avesse erroneamente parlato di "rigetto" invece che di "inammissibilità", ciò non inciderebbe sulla fondatezza del provvedimento. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 676 cod. proc. pen.
La norma, che attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza sulle pene accessorie, non si applica alle sanzioni amministrative accessorie (come la sospensione della patente); perciò il giudice dell'esecuzione non è competente per le questioni inerenti tali sanzioni
art. 666 cod. proc. pen., commi 2 e 3
Previsione della possibilità di fissare udienza in camera di consiglio per le istanze; la Corte rileva che per istanze manifestamente inammissibili non è necessaria la fissazione dell'udienza e il giudice può decidere de plano
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione relativo alla inosservanza o erronea applicazione di norme processuali a pena di nullità (qui invocato per la mancata fissazione dell'udienza e violazione del contraddittorio): la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché l'istanza era manifestamente inammissibile
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la dedotta carenza di motivazione non reggesse alla luce della manifesta inammissibilità della domanda
art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e art. 111, sesto comma, Cost.
Norme sul giusto processo e sulla motivazione delle decisioni: invocate dal ricorrente per lamentare insufficiente motivazione, ma la Corte ha ritenuto che, dato il carattere manifestamente inammissibile della richiesta, non sussistesse violazione rilevante
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 43208 del 16/10/2012 (Scialpi)
Precedente che chiarisce la distinzione tra pene accessorie e sanzioni amministrative accessorie, affermando che queste ultime non rientrano nella competenza del giudice dell'esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen.; confermato e richiamato dalla Corte
Massime di principio
- Distinguere sempre tra "pene accessorie" (di competenza del giudice dell'esecuzione) e "sanzioni amministrative accessorie" (che non rientrano in tale categoria): la competenza e la procedura variano di conseguenza
- Se una istanza è manifestamente inammissibile, il giudice può decidere de plano senza fissare udienza in camera di consiglio; la mancata fissazione dell'udienza non costituisce automaticamente una violazione del contraddittorio
- Nel formulare la domanda, distinguere chiaramente l'oggetto (es. richiesta di permesso straordinario di guida in deroga vs istanza di revoca della sanzione) e fornire elementi probatori chiari e specifici (assenza di mezzi alternativi, natura del lavoro, distanza reale, documentazione) per superare l'ostacolo dell'inammissibilità
- Le doglianze sulla motivazione trovano maggiore accoglimento quando l'istanza è ricevibile e vi è un effettivo vizio logico-giuridico nella ponderazione degli elementi di fatto e di diritto; errori formali del dispositivo (es. "rigetto" invece di "inammissibilità") sono tendenzialmente rubricati come vizi formali privi di incidenza sostanziale
- Prima di proporre ricorso in cassazione è utile valutare la possibilità di ricorsi o rimedi più idonei (es. impugnazioni davanti al giudice competente per la materia che disciplina la sanzione amministrativa) e verificare la giurisprudenza consolidata sulla natura della sanzione impugnata
- Quando si invoca il venir meno della pericolosità sociale o esigenze lavorative sopravvenute, è necessario provarle concretamente e dimostrare che le esigenze siano prevalenti rispetto alle ragioni che hanno giustificato la sanzione
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