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Sentenza

Sentenza n. 119/2026 - Genova, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Genova, sezione lavoro, 3 ottobre 2024 n. 922.

Giustizia amministrativa202501259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 3 ottobre 2024, n. 922

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. 922 del 3 ottobre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere ai ricorrenti la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico indicato nel titolo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Nei confronti di una ricorrente il giudicato aveva inoltre riconosciuto la Retribuzione Professionale Docenti per periodi di supplenza breve o saltuaria negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con accessori. Il Ministero non ha contestato nel merito la pretesa e non ha eseguito il giudicato, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. I ricorrenti hanno chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, al giudicato del Tribunale di Genova mediante l'emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l'accredito delle somme relative alle annualità riconosciute, oltre agli importi dovuti a titolo di Retribuzione Professionale Docenti. L'ordine è stato ritenuto necessario per l'inerzia dell'amministrazione, a fronte dell'assenza di contestazioni e dell'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con incarico di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni. Il TAR ha inoltre applicato, su richiesta di parte, una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata negli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere inutilmente decorso prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'amministrazione debitrice; il suo decorso, unitamente all'inerzia dell'amministrazione, giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto essa è stata determinata negli interessi legali sugli importi da accreditare.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non esegue un giudicato contenente una condanna pecuniaria o un obbligo di attribuzione di una utilità, l'interessato può ottenere in sede di ottemperanza un ordine di esecuzione con un termine perentorio stabilito dal giudice, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • L'assenza di contestazioni da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituiscono elementi sufficienti, nel caso esaminato, per accertare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione del giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche contestualmente all'ordine rivolto all'amministrazione, prevedendo che il commissario subentri nell'esecuzione qualora l'amministrazione rimanga ulteriormente inadempiente.
  • Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute per ogni giorno di ritardo, decorrendo dalla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione e cessando con l'adempimento o con l'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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