Sentenza del 26/05/2017 n. 13319 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'inammissibilità, per tardività, del ricorso contro l'avviso di accertamento relativo all'anno 1993. Il motivo principale riguardava la nullità del giudizio di primo grado, poiché l'avviso di trattazione era stato comunicato soltanto 28 giorni liberi prima dell'udienza, anziché almeno 30 come previsto dalla legge. La società ha inoltre contestato la valutazione della tempestività del ricorso introduttivo e la mancata considerazione degli effetti della procedura di accertamento con adesione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale, ritenendo che la comunicazione dell'avviso di trattazione con soli 28 giorni liberi violasse il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. La nullità non risultava sanata, poiché la società non era presente all'udienza e non aveva depositato memorie o documenti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che dovrà riesaminare la controversia anche sulle spese. Gli ulteriori motivi relativi alla tardività del ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31
L'avviso di trattazione deve essere comunicato almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza.
Il mancato rispetto del termine minimo di trenta giorni liberi determina la nullità del procedimento e della decisione per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, salvo sanatoria per raggiungimento dello scopo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
La presenza della parte all'udienza o il deposito di memorie o documenti può dimostrare che l'avviso, seppur irrituale, ha raggiunto il proprio scopo e può quindi sanare la nullità.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. b)
Quando il giudizio di primo grado è affetto da una nullità che ha inciso sul contraddittorio o sul diritto di difesa, il giudice d'appello deve rimettere la causa al giudice di primo grado.
Art. 156, comma 3, c.p.c.
La nullità di un atto processuale può essere sanata se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato; nel caso esaminato, la sanatoria avrebbe potuto verificarsi con la presenza all'udienza o con il deposito di memorie, ma tali circostanze non risultavano.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la nullità del procedimento o della sentenza.
Art. 383, comma 3, c.p.c.
In caso di cassazione per una nullità processuale che impone il rinnovo del giudizio di primo grado, la Corte rinvia la causa al giudice competente di primo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'avviso di trattazione deve essere comunicato almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza; anche una riduzione di pochi giorni può comportare la nullità del procedimento.
- La violazione del termine di comunicazione incide sul diritto di difesa e non è automaticamente irrilevante solo perché la parte ha avuto una conoscenza di fatto dell'udienza.
- La nullità può essere sanata se la parte partecipa all'udienza oppure deposita memorie o documenti, perché tali comportamenti dimostrano il raggiungimento dello scopo dell'avviso.
- Se la parte non era presente e non ha depositato atti, la mera presunzione che avrebbe potuto chiedere un rinvio non basta a sanare la nullità.
- Quando viene accertata una nullità del primo grado, il giudice d'appello non deve decidere direttamente il merito, ma deve rimettere la causa al giudice di primo grado per garantire il corretto contraddittorio.
- Le questioni ulteriori, come la tempestività del ricorso o gli effetti dell'accertamento con adesione, possono diventare assorbite e dovranno essere eventualmente esaminate nel nuovo giudizio.
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