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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00940/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un delitto continuato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'imputato ricorreva deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato e violazione dell'art. 516 c.p.p.; 2) difetto di motivazione sulla deposizione di una funzionaria dell'Agenzia delle entrate; 3) mancanza e illogicità della motivazione sulla ritenuta falsità delle operazioni, affermata sulla sola indisponibilità della documentazione contabile; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000 con riferimento a uno dei capi; 5) mancanza di motivazione sulle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte ha ritenuto tutte le censure inammissibili: i primi motivi non si confrontavano con la doppia conforme e miravano a una rivalutazione del merito; il tema del dolo era già stato logicamente argomentato dai giudici di merito; l'ipotesi attenuata risultava già considerata nella determinazione della pena; il diniego delle attenuanti generiche era sorretto dalla gravità del danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte la considera integrata in presenza di fatture inesistenti e della consapevolezza dell'operazione fraudolenta.

  • art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000

    Ipotesi attenuata evocata dal ricorrente; la Corte osserva che la diminuzione di pena era già stata in sostanza applicata in sede di merito.

  • art. 516 c.p.p.

    Non è stata ritenuta violata perché l'elemento valorizzato dal giudice di merito non mutava la struttura del fatto contestato né la natura dolosa della responsabilità.

  • art. 133 c.p.

    Utilizzato come criterio per la valutazione del trattamento sanzionatorio e per il diniego delle attenuanti generiche, in ragione della gravità del danno erariale.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione fondata sulle ragioni preponderanti emergenti dagli elementi di cui all'art. 133 c.p., senza necessità di analitico esame di ogni fattore allegato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In presenza di una "doppia conforme" di merito, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con entrambe le decisioni; la mancata critica specifica delle due motivazioni rende i motivi inammissibili.
  • Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio probatorio o dei singoli elementi di prova, ma solo il controllo sulla coerenza logica e giuridica della motivazione resa dal giudice di merito.
  • Nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, la prova dell'inesistenza delle operazioni può desumersi da elementi indiziari convergenti, dalla mancata esibizione di documentazione di supporto e dalla incongruenza logica tra oggetto sociale e prestazioni fatturate.
  • La responsabilità dell'amministratore-legale rappresentante può fondarsi sul fatto che la compilazione della dichiarazione rientra nella sua sfera di competenza e sull'interesse diretto della società da lui amministrata; la censura sul dolo è inammissibile se non si confronta con tale ricostruzione.
  • La dedotta violazione dell'art. 516 c.p.p. è insussistente quando il fatto valorizzato dal giudice non altera l'episodio naturalistico contestato né trasforma la struttura del reato.
  • Le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando, anche solo in via prevalente, la gravità del danno arrecato o altri elementi significativi ex art. 133 c.p., senza necessità di una confutazione puntuale di ciascun elemento favorevole addotto dall'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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