Cassazione Penale, Sentenza n. 41605/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva dichiarato estinto il procedimento e, contestualmente, il non luogo a provvedere in relazione al ricorso contro il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente denunciava violazione del diritto di difesa (personale e tecnico) per la mancata attivazione del collegamento audio-video con l'istituto carcerario che gli avrebbe consentito di partecipare all'udienza, omessa motivazione circa il non luogo a provvedere e violazione di norme procedurali relative al rito sommario e alla possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente (richiamando artt. 99 T.U. spese di giustizia, 702-bis c.p.c., art. 14 L.150/2011, artt. 309 e 181 c.p.c., nonché disposizioni in materia di procedura penale e spese di giustizia).
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha rilevato vizi procedurali e violazioni del diritto di difesa: la decisione del Tribunale di sorveglianza è risultata priva di adeguata motivazione in ordine all'indifferenza della presenza personale del detenuto e lesiva del diritto di difesa tecnica poiché la mancata comparizione non legittima automaticamente l'estinzione del procedimento. È inoltre osservata l'incompatibilità tra la pronuncia di estinzione e la formula di non luogo a provvedere. Per tali ragioni il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Milano per i necessari ulteriori adempimenti.
Norme richiamate
art. 99 T.U. spese di giustizia
Richiamata in relazione alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha considerato che la sua corretta applicazione non può giustificare decisioni che compressano il diritto di difesa (es. estinzione per mancata comparizione del detenuto senza accertare la concreta impossibilità di partecipare).
art. 702-bis c.p.c.
Rilevante per il carattere sommario del procedimento impugnatorio; la Corte evidenzia che la sommaria trattazione non esclude le garanzie fondamentali del contraddittorio e del diritto di difesa, né autorizza l'automatica estinzione per assenza della parte.
art. 14 L. 150/2011
Richiama il principio che le parti possono stare in giudizio personalmente; la Corte interpreta che l'assenza non implica rinuncia tacita all'azione e che il giudice, se la parte è stata regolarmente notificata, deve valutare di fissare altra udienza o comunque non estinguere il processo automaticamente.
art. 45-bis disp. att. cod. proc. pen.
Citato tra le disposizioni attinenti alla procedura penale e all'organizzazione delle udienze; la Corte ne tiene conto nel contesto delle garanzie procedurali dovute al detenuto, specie in presenza di mezzi telematici per la partecipazione.
art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento normativo collegato alle modalità di svolgimento delle udienze e collegamenti con gli istituti penitenziari; la sua invocazione sottolinea l'obbligo di assicurare le condizioni materiali per la partecipazione del detenuto.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato nella cornice delle garanzie processuali penali; la Corte ne usa per rafforzare il rilievo del diritto di difesa anche nella fase impugnatoria relativa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 309 c.p.c.
Norma che disciplina la formazione del processo e le conseguenze della mancata comparizione; la Corte indica che, in caso di regolare notifica, la mancata comparizione non impone automaticamente l'estinzione, ma può legittimare la fissazione di nuova udienza.
art. 181 c.p.c.
Rilevante per le comunicazioni e notificazioni nel procedimento civile; la Corte la utilizza per sostenere che, in presenza di rituale notifica, va valutata la prosecuzione del processo e non l'immediata estinzione.
Massime di principio
- Nei procedimenti sommari o relativi al patrocinio a spese dello Stato, il carattere sommario non può comprimere le garanzie fondamentali del diritto di difesa: la parte (anche se detenuta) ha il diritto di partecipare e di vedere assicurati i mezzi tecnici per la partecipazione (es. collegamento audio-video).
- La mancata comparizione della parte non determina automaticamente l'estinzione del procedimento se la notifica è stata regolare: il giudice deve valutare l'opportunità di fissare altra udienza ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. o motivare adeguatamente la decisione.
- L'assenza di motivazione rilevante (es. sulla non necessità della presenza personale del detenuto) rende il provvedimento vulnerabile e può determinarne l'annullamento.
- L'uso di formule come 'non luogo a provvedere' deve essere compatibile con la dichiarazione di estinzione: incongruenze terminologiche e logiche tra pronunce (es. estinzione e non luogo a provvedere insieme) sono indice di vizi del provvedimento.
- Quando la partecipazione materiale del detenuto è impedita per cause imputabili all'ufficio giudiziario o per mancata attivazione dei mezzi tecnici, si configura una lesione del diritto di difesa che giustifica l'annullamento del provvedimento impugnato e la rimessione degli atti per ulteriori valutazioni.
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