Sentenza n. 1634/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva - del decreto, protocollo fasc.-OMISSIS- AREA 1 bis, protocollo uscita n. -OMISSIS-, recante data 27.01.2023 e notificato in data 14.02.2023 alla scrivente legale con il quale il Prefetto di Bologna ha fatto divieto con effetto immediato al sig -OMISSIS- di detenere armi e munizioni con l'obbligo di consegnare le armi e le munizioni immediatamente all'organo incaricato della notifica e dell'esecuzione del provvedimento; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorchè non conosciuto: - ricorre altresì contro il SILENZIO della Questura di Bologna in relazione alla richiesta di rinnovo del porto fucile uso caccia, cui non è seguito il provvedimento conclusivo ben oltre il termine di cui alla legge 241/90 e seguenti (nella fattispecie che ci occupa 90 giorni) per la conclusione del procedimento amministrativo, come meglio spiegato infra nel corpo del ricorso e nelle conclusioni; e per la condanna delle amministrazioni intimate, al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell'illegittimo atto impugnato e del silenzio amministrativo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Divieto prefettizio di detenere armi e munizioni, con obbligo di immediata consegna; contestati inoltre il silenzio della Questura sulla richiesta di rinnovo del porto di fucile per uso caccia e il danno conseguente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Bologna del 27 gennaio 2023, notificato il 14 febbraio 2023, che gli vietava con effetto immediato di detenere armi e munizioni. Con un unico motivo ha dedotto violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della l. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento. Ha sostenuto che i fatti relativi al procedimento penale, risalenti al periodo ottobre 2016-primi mesi del 2017, non dimostravano un'attuale probabilità di abuso, che il procedimento si era concluso con non luogo a procedere e che il Prefetto si era basato unicamente su di esso senza valutare adeguatamente le osservazioni presentate. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni e l'accertamento dell'illegittimità del silenzio della Questura sulla domanda di rinnovo del porto di fucile, deducendo il superamento del termine procedimentale di 90 giorni. In giudizio ha prodotto un accertamento tossicologico del 14 agosto 2026 volto a dimostrare la cessazione dell'uso di sostanze stupefacenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza penale del 30 novembre 2022, pur dichiarando il non luogo a procedere per l'imputazione di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti, avesse accertato l'elevata assiduità nell'acquisto di cocaina e che l'uso non episodico nel periodo 2016-2017 fosse elemento oggettivamente idoneo a porre in dubbio l'affidabilità richiesta per la detenzione di armi. Il divieto ha finalità preventiva e non sanzionatoria: non occorre provare un abuso effettivo, essendo sufficiente una valutazione prognostica, fondata su circostanze oggettive e su elementi indiziari, circa la possibile probabilità di abuso. Il giudizio prefettizio è stato reputato non manifestamente illogico o irragionevole e quindi non sindacabile; l'esito penale e l'accertamento tossicologico sopravvenuto sono stati ritenuti irrilevanti, dovendosi valutare la legittimità dell'atto in base alla situazione esistente al momento della sua emanazione. La domanda risarcitoria è stata respinta per conseguenza dell'infondatezza della domanda di annullamento e, comunque, perché generica e priva degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c. Anche la domanda sul silenzio è stata respinta: il TAR ha qualificato la mancata definizione dell'istanza di rinnovo come implicito rigetto, naturale conseguenza del divieto di detenzione, e ha rilevato che tale atto implicito non era stato ritualmente impugnato. Spese a carico del ricorrente: euro 2.000, oltre accessori di legge, in favore del Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Per giurisprudenza oramai consolidata «la misura diretta a vietare la detenzione delle armi e munizioni, di cui all’art. 39 TU 18 giugno 1931 n. 773, in considerazione della finalità della norma volta a prevenire fatti lesivi della pubblica sicurezza, richiede che il detentore sia persona esente da mende ed al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, e nei confronti del quale esista la completa sicurezza circa il buon uso dette armi», non occorrendo pertanto, «ai fini della applicazione della misura interdittiva che vi sia stato un oggettivo e accertato abuso» delle stesse.
Il divieto di detenzione è una misura preventiva diretta a tutelare la pubblica sicurezza; può essere adottato anche senza un abuso effettivo e accertato, quando non sussista la necessaria sicurezza circa il buon uso delle armi.
art. 2043 c.c.
L’infondatezza della domanda di annullamento comporta il rigetto anche della domanda risarcitoria, per altro del tutto generica e priva degli elementi costitutivi necessari a fondare la responsabilità dell’Amministrazione ai sensi dell’art.2043 c.c.
Il risarcimento è respinto sia per l'infondatezza della censura di illegittimità dell'atto, sia perché la domanda non allega gli elementi costitutivi necessari della responsabilità dell'amministrazione.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S. è una misura preventiva di tutela della pubblica sicurezza, non una sanzione: può fondarsi su elementi oggettivi e indiziari che facciano dubitare dell'affidabilità del detentore o della sua capacità di controllare impulsi ed emozioni, senza che sia necessario dimostrare un abuso effettivo delle armi.
- L'uso non episodico di cocaina, anche se riferito a un periodo passato, può costituire elemento obiettivamente idoneo a fondare una prognosi di inaffidabilità ai fini della detenzione di armi; la valutazione va compiuta con riferimento ai fatti e al diritto esistenti al momento dell'adozione del provvedimento, sicché accertamenti fattuali successivi non ne determinano la legittimità.
- Il non luogo a procedere penale non rende di per sé illegittimo il divieto amministrativo di detenzione di armi quando il provvedimento si fondi su fatti autonomamente rilevanti in chiave preventiva, poiché la misura prescinde dall'esito sanzionatorio del giudizio penale.
- Il silenzio dell'amministrazione sulla domanda di rinnovo del porto di fucile può essere qualificato come rigetto implicito quando costituisca la conseguenza del divieto prefettizio di detenzione delle armi; tale rigetto deve essere ritualmente impugnato e non è sostituito da un'azione contro il silenzio-inadempimento.
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