Cassazione Civile, Ordinanza n. 29139/2023 del 19/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale generale della Guardia di Finanza nei confronti di una società formalmente costituita come cooperativa a responsabilità limitata. Nel PVC l'Ufficio contestava, per gli anni d'imposta 2005-2008, che la società non fosse realmente una cooperativa, ma una società in nome collettivo di fatto, anche per la ritenuta inattendibilità della contabilità. In conseguenza di tale riqualificazione venivano emessi plurimi avvisi di accertamento sia verso la società sia verso le persone fisiche che risultavano soci nei periodi interessati. La CTP rigettava i ricorsi; la CTR accoglieva l'appello dei soci, ritenendo legittimo l'accertamento verso la società ma non estensibili ai soci gli effetti dell'accertamento. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: primo, violazione degli artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'Ufficio potesse qualificare autonomamente la sostanza del rapporto al di là dell'apparenza formale della veste cooperativa; secondo, violazione degli artt. 2291, 2257, 2512 e 2519 c.c. e dell'art. 5 T.U.I.R., lamentando che, una volta accertata la natura sostanziale della società e il relativo risultato fiscale, i redditi dovessero essere imputati per trasparenza ai soci.
La decisione
La Corte, rilevata d'ufficio la questione del contraddittorio, ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio e della sentenza impugnata. Ha affermato che, poiché l'accertamento concerneva la natura del vincolo sociale e la possibile esistenza di una società di persone di fatto in luogo della cooperativa formalmente esistente, il giudizio doveva svolgersi nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, compresa la società contribuente pretermessa. Ha quindi rimesso le parti innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società CO.ME.TRAS. a r.l., compensando le spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
artt. 39 e 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamati nel primo motivo come norme sulla determinazione dell'accertamento; la Corte non si è pronunciata nel merito della loro violazione perché ha deciso la causa per nullità del giudizio dovuta al difetto di contraddittorio.
artt. 2291, 2257, 2512 e 2519 c.c.
Richiamati nel secondo motivo per sostenere la riqualificazione della società e gli effetti sui soci; la Corte non li ha esaminati nel merito per la declaratoria preliminare di nullità.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato dall'Agenzia per l'imputazione per trasparenza dei redditi ai soci; la questione resta assorbita dalla pronuncia sulla nullità del giudizio.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando l'accertamento fiscale investe la natura sostanziale di un rapporto societario e mira a riqualificare l'ente formalmente esistente, il giudizio deve essere instaurato e svolgersi nei confronti di tutti i soggetti la cui posizione dipende da tale qualificazione, compresa la società pretermessa.
- Nei giudizi tributari relativi alla qualificazione del soggetto passivo e alla riferibilità del reddito, il contraddittorio integra un presupposto processuale essenziale; la sua mancanza comporta la nullità dell'intero giudizio rilevabile anche d'ufficio in cassazione.
- La questione dell'imputazione per trasparenza ai soci e quella della qualificazione giuridica dell'ente presuppongono una corretta partecipazione processuale di tutti i litisconsorti necessari, prima ancora dell'esame del merito delle violazioni di legge dedotte.
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