Sentenza n. 725/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Firenze del 7 gennaio 2022 di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio del 7 gennaio 2022 di rigetto delle istanze di emersione dal lavoro irregolare
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano il rigetto di due dichiarazioni di emersione presentate ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 per rapporti di lavoro domestico. Deducevano, anzitutto, l'inesistenza o nullità del successivo provvedimento di rigetto, perché riproduceva contenuto, numero di protocollo, data e firma digitale di un precedente provvedimento già annullato d'ufficio; sostenevano inoltre l'illegittimità derivata del provvedimento del 7 gennaio 2022 e la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. Contestavano poi il difetto di motivazione sulle osservazioni presentate dopo la comunicazione dei motivi ostativi, lamentando che l'Amministrazione non avesse adeguatamente valutato la spiegazione secondo cui le dichiarazioni rese dalla datrice all'Ispettorato territoriale del lavoro sarebbero state frutto di difficoltà linguistiche e di un equivoco. Deducevano, inoltre, l'erronea interpretazione delle dichiarazioni rese all'ITL, sostenendo che i lavoratori fossero effettivamente impiegati in mansioni domestiche, come confermato dalle buste paga e dalle dichiarazioni di uno dei lavoratori, e che il riferimento all'attività di traduzione e noleggio di audioguide riguardasse soltanto un proposito futuro. Veniva censurata anche l'omessa considerazione della promiscuità tra abitazione e luogo in cui la datrice svolgeva l'attività professionale, nonché l'inidoneità dei lavoratori a svolgere mansioni di traduttori e lettori. Infine, si sosteneva che, anche in caso di rigetto dell'emersione, dovesse essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'Amministrazione, con il provvedimento del 7 gennaio 2022, non si fosse limitata a integrare un atto inesistente o nullo, ma avesse adottato un nuovo e autonomo provvedimento, sostituendo il precedente e tenendo conto anche della comunicazione della datrice del 18 agosto 2021. L'eventuale imprecisione nella riproduzione di data, protocollo e firma del precedente atto non ha quindi determinato l'invalidità del nuovo diniego. I motivi relativi alla partecipazione procedimentale, alla motivazione e alla valutazione dell'istruttoria sono stati respinti perché la dichiarazione sottoscritta personalmente dalla datrice dinanzi all'ITL, raccolta a seguito di audizione diretta, era ritenuta sufficiente a giustificare il rigetto: da essa emergeva l'impiego dei lavoratori nell'attività di traduzione e noleggio di audioguide, oltre che nelle connesse incombenze legate alle procedure Covid, e non in un rapporto domestico conforme alla disciplina dell'emersione. La successiva e-mail e gli ulteriori elementi prodotti non dimostravano né un errore linguistico o interpretativo nella dichiarazione resa all'ITL, né l'effettivo impiego domestico dei lavoratori. La promiscuità tra abitazione e luogo di lavoro è stata valutata non come giustificazione dell'equivoco, ma come elemento idoneo a rendere plausibile l'utilizzo dei lavoratori nell'attività professionale, dissimulato da un'apparenza di lavoro domestico. È stato infine respinto il motivo sul permesso per attesa occupazione, poiché tale titolo presuppone una domanda di emersione valida ed efficace e un rapporto di lavoro conforme ai requisiti dell'art. 103 d.l. n. 34/2020; in mancanza dei presupposti di regolarità dell'istanza, il permesso non può essere rilasciato. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020
La procedura di emersione è eccezionale e consente la regolarizzazione soltanto quando il rapporto di lavoro possiede i requisiti previsti dalla disposizione; l'impiego effettivo in attività diversa da quella ammessa impedisce l'accoglimento della dichiarazione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
L'Amministrazione deve valutare le osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi; nel caso concreto il provvedimento finale è stato ritenuto autonomo e sufficientemente motivato anche in relazione alla comunicazione della richiedente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe per la trattazione dell'udienza con modalità telematiche; non costituisce parametro decisivo della controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione, dopo avere annullato d'ufficio un precedente diniego, adotta un nuovo provvedimento che riprende le ragioni già espresse ma valuta anche gli elementi sopravvenuti o le osservazioni dell'interessato, il nuovo atto può qualificarsi come provvedimento autonomo e sostitutivo, anche se la sua redazione riproduce dati formali del precedente atto.
- Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro dopo audizione diretta presso l'organo ispettivo può costituire base istruttoria sufficiente per il rigetto quando evidenzi l'effettivo impiego dello straniero in attività diversa da quella domestica ammessa dalla disciplina speciale.
- La successiva ritrattazione o reinterpretazione delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro all'organo ispettivo non impone l'accoglimento dell'istanza se non è accompagnata da elementi oggettivi idonei a dimostrare un errore nella comprensione delle domande o nella verbalizzazione delle risposte.
- Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, nell'ambito della disciplina dell'emersione del 2020, presuppone una domanda di emersione valida ed efficace e un rapporto di lavoro conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 103 d.l. n. 34/2020; il rigetto dell'emersione per mancanza dei presupposti del rapporto esclude il rilascio del titolo.
- La promiscuità tra abitazione del datore e luogo di svolgimento della sua attività professionale può essere valutata come elemento che rende plausibile l'impiego dei lavoratori nell'attività d'impresa, anziché come prova dell'effettivo carattere domestico del rapporto.
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