Cassazione Civile, Ordinanza n. 15730/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di un credito IVA esposto in dichiarazione per l’anno d’imposta 2005. L’Amministrazione aveva dapprima sospeso il rimborso per la pendenza di numerosi contenziosi tributari e aveva poi subordinato il pagamento alla prestazione di una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972. La società ha sostenuto che la garanzia non fosse un presupposto per la maturazione degli interessi sul credito, ma solo una condizione per l’esecuzione del rimborso; ha quindi chiesto gli interessi maturati anche per il periodo di sospensione. In ricorso per cassazione ha denunciato violazione dell’art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 183 dir. 2006/112/CE e dell’art. 69 r.d. n. 2440/1923, sostenendo che gli interessi sui rimborsi IVA decorrono dal sorgere del credito fino al pagamento, che nessuna norma prevede la sospensione degli interessi in caso di mancata prestazione della garanzia, e che la CTR avrebbe errato nel fissare come dies a quo la data di presentazione della garanzia. Ha inoltre dedotto, in una seconda e terza parte del motivo, che la CTR avrebbe omesso di verificare l’effettiva esistenza dei controcrediti erariali che giustificavano il fermo amministrativo e che, una volta venute meno le pendenze per definizione agevolata, il fermo sarebbe dovuto cadere con effetto retroattivo, rendendo dovuti gli interessi anche per il periodo precedente. In subordine ha chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità della prassi amministrativa con il principio di neutralità fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato, rigettando integralmente il ricorso. Ha considerato inammissibili le doglianze fondate sull’assunto dell’inesistenza dei controcrediti erariali, perché tale questione non risultava introdotta nei gradi di merito con precisione e autosufficienza; inoltre ha escluso che fosse applicabile il precedente del 2022 invocato dalla ricorrente, poiché quel principio presuppone l’accertata insussistenza dei crediti cautelati dal fermo amministrativo, circostanza non ricorrente nel caso di specie. La Corte ha rilevato, invece, che la definizione agevolata delle controversie relative ai controcrediti confermava ex post la legittimità del fermo amministrativo e la persistenza delle ragioni cautelari. Quanto alla prima parte del motivo, la Corte ha ribadito il proprio orientamento secondo cui, nei rimborsi IVA, la mancata produzione della documentazione attestante la prestazione della garanzia fideiussoria impedisce la liquidazione del rimborso e sospende la maturazione degli interessi, perché il ritardo nell’erogazione è imputabile al contribuente. Ha quindi escluso sia la violazione del diritto interno sia quella del diritto unionale, ritenendo legittima la misura cautelare e non necessario il rinvio pregiudiziale. Il ricorso è stato dunque respinto e la sentenza della CTR, favorevole all’Agenzia, è stata confermata.
Norme richiamate
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
comma 1; comma 4; comma 5
La mancata produzione della documentazione attestante la prestazione della garanzia fideiussoria, nei casi previsti dalla norma, impedisce la liquidazione del rimborso IVA e sospende la maturazione degli interessi; la data di presentazione della garanzia segna il momento da cui il rimborso diviene esigibile, quando la sospensione sia legittimamente operante.
art. 69 r.d. n. 2440/1923
Consente all’Amministrazione finanziaria di sospendere il rimborso in presenza di crediti vantati verso il contribuente; la sospensione opera in funzione cautelare a tutela delle ragioni erariali.
art. 183 dir. 2006/112/CE
Non osta, nel caso concreto, alla disciplina nazionale che sospende il rimborso e gli interessi in presenza di mancata prestazione della garanzia e di controcrediti erariali.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto non necessario, poiché la questione non presentava profili decisivi ulteriori rispetto ai principi già affermati e la disciplina applicata è stata considerata compatibile con il diritto unionale.
art. 1206 c.c.
La mancata scelta del contribuente di prestare la garanzia è stata ricondotta a una forma di mora credendi, essendo il ritardo nell’erogazione ascrivibile alla sua mancata collaborazione.
art. 68 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la regola generale della decorrenza degli interessi; la Corte non lo ha ritenuto idoneo a superare la disciplina speciale sui rimborsi IVA sospesi.
Massime di principio
- In tema di rimborso IVA, quando la legge subordina l’erogazione alla prestazione di garanzia fideiussoria, la mancata produzione della garanzia impedisce la liquidazione del rimborso e sospende la maturazione degli interessi per il periodo di inerzia imputabile al contribuente.
- Il principio secondo cui, caducato il fermo amministrativo per insussistenza dei controcrediti cautelati, gli interessi sul credito rimborsabile decorrono anche durante la vigenza del fermo, presuppone che tale insussistenza sia stata accertata e dedotta nel giudizio; non si applica se i controcrediti risultano confermati da una definizione agevolata delle liti.
- La definizione agevolata delle controversie tributarie non è un fatto meramente processuale, ma incide sul rapporto sostanziale, cristallizzando l’an debeatur e confermando ex post la legittimità del fermo amministrativo disposto a tutela dei crediti erariali.
- La sospensione del rimborso e degli interessi è legittima quando il ritardo nell’erogazione dipende dalla mancata collaborazione del creditore, non potendosi addossare all’Amministrazione gli oneri finanziari derivanti da un adempimento rimesso alla scelta del contribuente.
- Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la disciplina nazionale, letta in coerenza con la giurisprudenza unionale, consente di considerare proporzionata la misura cautelare posta a tutela delle ragioni erariali.
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