Cassazione Civile, Ordinanza n. 08167/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La parte ricorrente aveva convenuto in giudizio i vicini sostenendo di avere acquistato nel 1974 una porzione di terreno e di avere poi posseduto, per lungo tempo, anche un'ulteriore area contigua indicata in una mappa catastale, corrispondente in parte alla particella limitrofa. Chiedeva pertanto di accertare l'usucapione di tale porzione e, inoltre, di accertare che i convenuti avevano edificato un fabbricato invadendo il terreno di sua pertinenza e violando le distanze legali dal confine, con conseguente domanda di demolizione delle parti abusive. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto della sola domanda di usucapione. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi strettamente connessi, da un lato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla censura di violazione delle distanze nella costruzione del fabbricato, e dall'altro la medesima omissione sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. La doglianza riguardava in particolare la mancata decisione sulla distanza dal confine catastale, questione oggetto di appello e di consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, rilevando che la Corte d'appello aveva esaminato solo la domanda di usucapione, ma non si era pronunciata sulla distinta domanda di accertamento della violazione delle distanze legali. Ha osservato che, pur potendo la domanda relativa alla distanza dal confine di possesso restare assorbita dal rigetto dell'usucapione, ciò non valeva per la distanza dal confine catastale, questione autonoma e comunque oggetto di consulenza tecnica e dei motivi di appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, che dovrà riesaminare anche tale domanda e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; l'omessa pronuncia integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 360, n. 5 c.p.c.
Può essere dedotto il vizio per omesso esame della questione decisiva prospettata nei gradi di merito, quando la sentenza non consideri un profilo autonomamente devoluto al giudice di appello.
Massime di principio
- Quando in appello sono devolute più domande o più profili autonomi della medesima controversia, il giudice di secondo grado deve esaminarli tutti, salvo che uno sia logicamente assorbito dall'altro.
- Il rigetto di una domanda principale, come l'usucapione di una porzione di terreno, non esaurisce automaticamente l'obbligo di pronuncia su una domanda distinta relativa alla violazione delle distanze legali, se quest'ultima riguarda un diverso parametro di confine.
- L'omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta e non assorbita integra vizio della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. ed è causa di cassazione con rinvio.
- La consulenza tecnica d'ufficio e i motivi di appello possono confermare l'autonomia del tema devoluto; se la questione è stata specificamente sottoposta al giudice, la sua mancata decisione rende la motivazione incompleta in relazione al relativo capo di domanda.
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