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Sentenza

Sentenza del 19/01/2022 n. 1637 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per aver la contribuente validamente aderito alla definizione agevolata e non essendovi stata opposizione o istanza di trattazione da parte dell'Amministrazione nei termini di legge. Le spese processuali sono rimaste a carico delle parti. Decisione resa in Roma l'11 novembre 2021 e depositata il 19 gennaio 2022.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava in Cassazione la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia avverso l'avviso di accertamento relativo a imposte sui redditi e IVA per l'anno 2004. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha richiesto la sospensione del processo e ha poi depositato la documentazione comprovante la presentazione della domanda di definizione agevolata ex D.L. n.119/2018, art.6, nonché la quietanza di pagamento della prima rata, riferita espressamente all'atto impositivo oggetto del contenzioso. Non essendo stato opposto diniego né richiesta di prosecuzione nei termini previsti dalla norma, la controversia è stata trattata in relazione agli effetti della definizione agevolata.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6

    commi 6-8-10 e commi 12-13 (termini 31 luglio e 31 dicembre 2020)

    La Corte ha ritenuto che la presentazione della domanda di definizione agevolata e la prova del pagamento della prima rata, nei termini e con le modalità previste dai commi indicati, producono l'effetto di sospensione e, in assenza di diniego o di istanza di prosecuzione da parte dell'Amministrazione nei termini stabiliti, comportano l'estinzione del giudizio pendente sull'atto definito.

Massime di principio

  • La domanda e la prova di avvenuto pagamento nell'ambito della definizione agevolata ex D.L. n.119/2018, art.6, se riguardano l'atto oggetto del processo, impediscono la prosecuzione del giudizio e possono determinare l'estinzione dello stesso in assenza di opposizione dell'Amministrazione.
  • È necessario depositare tempestivamente in giudizio l'istanza di sospensione e la documentazione attestante l'adempimento (domanda di definizione e quietanza), per far valere l'effetto estintivo previsto dalla norma.
  • L'Amministrazione finanziaria deve esprimersi (diniego o richiesta di trattazione) nei termini stabiliti dalla norma; la mancata opposizione nei termini legali conduce all'estinzione del giudizio senza decisione di merito.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata non decide sul merito della pretesa impositiva: comporta la cessazione del processo per sopravvenuta definizione dell'obbligo tributario e, generalmente, lascia le spese a carico delle parti.
  • In controversie con impugnazioni incrociate (ricorso principale e ricorso incidentale), l'adesione alla definizione agevolata da parte del contribuente può rendere irrilevanti i motivi di merito posti in Cassazione, determinando l'estinzione dell'intero giudizio salvo effetti diversi disposti dalle parti o dalla legge.

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